Associazioni sportive affiliate e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene di fare cosa utile nel segnalare che, per effetto delle disposizioni del Dlgs 81/08 (Sicurezza sul lavoro) il 31/5/2013 è in scadenza il termine entro cui, per le “aziende” anche con meno di 10 dipendenti, la valutazione di rischi possa essere effettuata con autodichiarazione del datore di lavoro.

Pertanto, a partire del 1 giugno 2013, è obbligatorio detenere il Documento di Valutazione dei Rischi, da parte di tutte le aziende, anche per quelle con meno di 10 lavoratori, per le quali sino ad ora era sufficiente l”autocertificazione”.

A tal proposito, si sottolinea che per il Dlgs 81/08, sono da intendersi “lavoratori” anche i volontari e tutti i soggetti che vengono retribuiti ai sensi dell’art 67 e 69 del TUIR, ( L. n.133/1999 e art.90 L  n. 289/2002 , cioè la formula meglio nota come  “€7.500”); pertanto tutte le associazioni o società sportive che impiegano tali collaboratori, sono tenute a questo obbligo ( per evitare le conseguenti sanzioni amministrative e penali).

L’adempimento  interessa, naturalmente solo quelle associazioni che abbiano in essere anche uno solo dei rapporti di lavoro, collaborazione o volontariato tra quelli sopra indicati e, in particolare, si raccomanda per quelle associazioni che abbiano la disponibilità e di impianti sportivi o palestre.

In ultimo, si ricorda che il documento deve avere data certa, cosa realizzabile anche mediante apposizione di francobollo sulla prima pagina e relativo timbro postale (entro il 31/5).

Stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, si consigliano le associazioni in indirizzo – che non abbiano già provveduto – di rivolgersi ai professionisti che ordinariamente curano la tenuta degli aspetti fiscali e contributivi dei suddetti rapporti e, ad ogni buon conto, si allega al presente avviso il fac – simile di un documento di valutazione, reperibile comunque sul sito www.lavoro.gov.it.

 

 

 

fac – simile di un documento di valutazione

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