Certificati medici e defibrillatori
Il decreto legge 158 del 13.09.2012, meglio noto come decreto Balduzzi o decreto Sanità, è intervenuto nella materia della tutela sanitaria delle attività sportive. Due gli aspetti da esaminare. Il primo interviene sulle attività sportive c.d. “non agonistiche o amatoriali” la cui pratica, come è noto, fino ad ieri, necessitava della mera certificazione di idoneità generica rilasciata dal medico di base. Oggi viene previsto che un emanando decreto interministeriale (pertanto, fino alla pubblicazione di questo, tale norma appare inapplicabile) disporrà “l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè linea guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti”. Senza poter e voler entrare nel merito di cosa debba intendersi per “idoneo” certificato, significato che potremo comprendere solo quando saremo in possesso della disciplina applicativa – sicuramente sarà un “qualcosa” di più dell’attuale certificato ma, per chi scrive, diventa difficile anche solo immaginare cosa possa essere questo “di più” – una considerazione credo sia obbligatorio farla. Non vi è dubbio che la ratio della norma sia di introdurre l’obbligo che qualsiasi attività che possa definirsi come “sportiva” richieda la preventiva certificazione con modalità che esamineremo quando saranno approvate. Questo significa che la c.d. “attività ludico – motoria”, lo svolgimento della quale per la disciplina vigente in alcune regioni d’Italia non prevedeva la certificazione preventiva, non è attività sportiva. Quindi, se c’è sport, deve esserci il certificato, se fosse attività motoria la certificazione potrebbe forse non essere obbligatoria ma, in questo caso, non sarebbe sport. E se così fosse le risorse umane utilizzate per queste attività “ludico-motorie” non potrebbero essere retribuite con i compensi agevolati previsti per le attività sportive dilettantistiche. Anche il secondo aspetto è legato all’emanazione del medesimo decreto applicativo e prevede l’obbligo della dotazione e impiego (quindi saranno necessari corsi di formazione per operatori) “da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. Ritenendo che, forse, sarebbe preferibile ricondurre l’obbligo non tanto alle società sportive quanto agli impianti, non possiamo fare a meno di ricordare che tale iniziativa, sicuramente importante e condivisibile, non potrà avere un costo solo per il mondo sportivo, pena il fallimento della stessa.