Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratic
Con Decreto interministeriale del 25/02/2013 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile u.s. – i Dicasteri dell’Economia e dello Sport hanno definito i criteri per l’erogazione delle risorse finanziarie di cui al “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva” introdotto dall’art. 64, comma 1 del D.L. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012). Il Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale – sino alla concorrenza massima dell’importo di 18 milioni di euro – di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento (scadenza: 11 giugno 2013): a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche; b) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.; c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.; d) Discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.; e) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro. Le modalità del finanziamento, di presentazione delle domande, i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione per la selezione dei progetti nonché le modalità di erogazione sono indicate nell’allegato decreto. Ulteriore documentazione utile con riferimento ai criteri di valutazione è consultabile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it.