Decisione n.GSP17187
Data: 2018-02-15
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 09/02/2018 relativo all'incontro (10227) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 08/02/2018 tra HC Pustertal Junior U17 (620) e JT Ora/Egna U17 (157).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Gabriel Galassiti per Galassiti al minuto 15,43 il predetto giocatore, lontano dalla balaustra, caricava con la spalla un gioca= tore avversario all’ altezza della testa. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 124, ii del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, riprendeva il gioco nei minuti successivi.
Ciò premesso ed altresì considerate l’ assenza di conseguenze lesive e la pressoché immediata ripresa del gioco da parte del tesserato che subiva la carica, nonché la valutazione di
tenuità del fallo, sanzionato infatti con la penalità più blanda tra quelle contemplate dalla norma applicata, tutti elementi che concorrono ad integrare la
circostanza attenuante di cui all’art 52, n.2 Regol. di Giustizia, da ritenersi
equivalente all’aggravante della reci= diva, contestabile per effetto del precedente disciplinare specifico di cui alla decisione
GSP17104 dd. 11.12.2017, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.
Motivazione:
Gabriel Galassiti al minuto 15,43 il predetto giocatore, lontano dalla balaustra, caricava con la spalla un gioca= tore avversario all’ altezza della testa. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 124, ii del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, riprendeva il gioco nei minuti successivi.
Ciò premesso ed altresì considerate l’ assenza di conseguenze lesive e la pressoché immediata ripresa del gioco da parte del tesserato che subiva la carica, nonché la valutazione di
tenuità del fallo, sanzionato infatti con la penalità più blanda tra quelle contemplate dalla norma applicata, tutti elementi che concorrono ad integrare la
circostanza attenuante di cui all’art 52, n.2 Regol. di Giustizia, da ritenersi
equivalente all’aggravante della reci= diva, contestabile per effetto del precedente disciplinare specifico di cui alla decisione
GSP17104 dd. 11.12.2017, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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