Decisione n.GSP17138
Data: 2018-01-10
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/01/2018 relativo all'incontro (10415) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 02/01/2018 tra JT Egna/Ora U19 (033) e Fassa Falcons U19 (020).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Moritz Selva per Selva al minuto 58,15, dopo avere segnato un gol, si avvicinava al portiere avversario, parlando in lingua tedesca e roteando il braccio sopra la testa, per dimostrare la propria superiorità e deridendo il suo avversario.
Per questo veniva sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.
Ciò premesso, il descritto comportamento, gravemente antisportivo, appare violare il
principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia, cui deve sempre uniformarsi la condotta di ciascun tesserato, dentro e fuori il campo di gara, nei rapporti con tutti gli esponenti ed organismi della federa= zione di appartenenza.
I gesti di derisione e scherno dell’ avversario, l’ ostentazione della vittoria conseguita o della segnatura realizzata, rappresentano un’ inaccettabile violazione dell’ etica sportiva, da ritenersi invece il valore prioritario per ciascun atleta, specialmente se – come nel caso in trattazione - ancora in giovane età e quindi in via di matura= zione e crescita, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche (e soprattutto) umano e personale.
Ad aggravamento dell’ infliggenda sanzione va infine applicato l’ aumento di pena previsto dalla circostanza dei
motivi abietti (art.50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia), certamente riscontrabili, per le ragioni addotte, nella descritta condotta antisportiva.
Motivazione:
Moritz Selva al minuto 58,15, dopo avere segnato un gol, si avvicinava al portiere avversario, parlando in lingua tedesca e roteando il braccio sopra la testa, per dimostrare la propria superiorità e deridendo il suo avversario.
Per questo veniva sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.
Ciò premesso, il descritto comportamento, gravemente antisportivo, appare violare il
principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia, cui deve sempre uniformarsi la condotta di ciascun tesserato, dentro e fuori il campo di gara, nei rapporti con tutti gli esponenti ed organismi della federa= zione di appartenenza.
I gesti di derisione e scherno dell’ avversario, l’ ostentazione della vittoria conseguita o della segnatura realizzata, rappresentano un’ inaccettabile violazione dell’ etica sportiva, da ritenersi invece il valore prioritario per ciascun atleta, specialmente se – come nel caso in trattazione - ancora in giovane età e quindi in via di matura= zione e crescita, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche (e soprattutto) umano e personale.
Ad aggravamento dell’ infliggenda sanzione va infine applicato l’ aumento di pena previsto dalla circostanza dei
motivi abietti (art.50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia), certamente riscontrabili, per le ragioni addotte, nella descritta condotta antisportiva.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.
€ 52.00 () alla squadra Fassa / Fiemme U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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