Decisione n.GSP17155
Data: 2018-01-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 22/01/2018 relativo all'incontro (10424) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 21/01/2018 tra JT Egna/Ora U19 (033) e Academy Bolzano U19 (718).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Philip Davanzo per Davanzo al minuto 30.33, a gioco fermo, colpiva con la punta del bastone un giocatore avversario, nella parte interna della coscia
(spearing). Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 161, ii del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva il gioco.
Ciò premesso, posto che la sanzione minima prevista per questo tipo di infrazione è di due giornate di squalifica, nel caso di specie la circostanza che la condotta fallosa sia stata perpetrata
a gioco fermo, fa ritenere assoluta= mente intenzionale il fallo commesso dal Davanzo Philipp e particolarmente riprovevole il suo comportamento, avendo egli utilizzato, nell’ occasione, il proprio bastone all’ unico scopo di recare offesa all’ incolumità fisica dell’ avversario.
Per le esposte ragioni, si ritiene equo infliggere 3 (tre) giornate di squalifica.
Motivazione:
Philip Davanzo al minuto 30.33, a gioco fermo, colpiva con la punta del bastone un giocatore avversario, nella parte interna della coscia
(spearing). Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola n. 161, ii del Regol. Uff. di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva il gioco.
Ciò premesso, posto che la sanzione minima prevista per questo tipo di infrazione è di due giornate di squalifica, nel caso di specie la circostanza che la condotta fallosa sia stata perpetrata
a gioco fermo, fa ritenere assoluta= mente intenzionale il fallo commesso dal Davanzo Philipp e particolarmente riprovevole il suo comportamento, avendo egli utilizzato, nell’ occasione, il proprio bastone all’ unico scopo di recare offesa all’ incolumità fisica dell’ avversario.
Per le esposte ragioni, si ritiene equo infliggere 3 (tre) giornate di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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