Decisione n.GSP18083
Data: 2018-12-04
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/12/2018 relativo all'incontro (11651) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palagorà (MI) il 02/12/2018 tra Milano Rossoblu U19 (604) e HCB Foxes Academy U19 (763).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Emanuele Carati per Carati : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 24,50 il predetto giocatore caricava un avversario facendogli sbattere la testa contro la balaustra. A seguito del fallo subito il giocatore rimaneva disteso sulla pista ghiacciata e dopo essere stato soccorso e visitato dal medico presente, era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
Il Carati Emanuele veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il fallo di carica come sopra descritto appare avere messo
in pericolo l’ incolumità dell’ avversario nella parte del corpo che, nonostante la protezione del casco, resta comunque la più delicata. A nulla rileva, ai fini di un’ eventuale riduzione di pena, il fatto che il giocatore colpito non abbia subito conseguenze lesive rilevanti, nè la circostanza che il direttore di gara abbia sanzionato il fallo con una penalità sostanzialmente lieve.
Ne consegue pertanto che l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.
Motivazione:
Emanuele Carati : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 24,50 il predetto giocatore caricava un avversario facendogli sbattere la testa contro la balaustra. A seguito del fallo subito il giocatore rimaneva disteso sulla pista ghiacciata e dopo essere stato soccorso e visitato dal medico presente, era in grado di riprendere regolarmente il gioco.
Il Carati Emanuele veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il fallo di carica come sopra descritto appare avere messo
in pericolo l’ incolumità dell’ avversario nella parte del corpo che, nonostante la protezione del casco, resta comunque la più delicata. A nulla rileva, ai fini di un’ eventuale riduzione di pena, il fatto che il giocatore colpito non abbia subito conseguenze lesive rilevanti, nè la circostanza che il direttore di gara abbia sanzionato il fallo con una penalità sostanzialmente lieve.
Ne consegue pertanto che l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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