Decisione n.GSP18059
Data: 2018-11-12
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 11/11/2018 relativo all'incontro (12136) di Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA/TN/VE disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 10/11/2018 tra Foxes Academy Red U13 (763) e HC Pergine U13 (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Debiasi per Debiasi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60,00, mentre le squadre si trovavano al centro del campo per il saluto di fine gara, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Trentini Simone), persistendo nel litigio nonostante l’ intimazione a desistere da parte degli Ufficiali di gara.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, l’ illecito comportamento segnalato va sanzionato con una pena superiore al minimo edittale di una giornata previsto dalla normativa applicabile, in considerazione del fatto che la punita rissa si è svolta ad incontro terminato e quindi nel momento in cui, cessata la contesa, i giocatori sono tenuti ad accantonare ogni reciproco rancore e a far valere invece
lo spirito sportivo, espresso attraverso il saluto di fine gara.
Trattandosi, poi, di giocatori ancora in
giovanissima età, è bene che essi comprendano quanto prima che le regole del fair play vanno rispettate esattamente come quelle che disciplinano il gioco e che vietano determinate condotte fallose.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Simone Trentini per Trentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60,00, mentre le squadre si trovavano al centro del campo per il saluto di fine gara, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Debiasi Riccardo), persistendo nel litigio nonostante l’ intimazione a desistere da parte degli Ufficiali di gara.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, l’ illecito comportamento segnalato va sanzionato con una pena superiore al minimo edittale di una giornata previsto dalla normativa applicabile, in considerazione del fatto che la punita rissa si è svolta ad incontro terminato e quindi nel momento in cui, cessata la contesa, i giocatori sono tenuti ad accantonare ogni reciproco rancore e a far valere invece
lo spirito sportivo, espresso attraverso il saluto di fine gara.
Trattandosi, poi, di giocatori ancora in
giovanissima età, è bene che essi comprendano quanto prima che le regole del fair play vanno rispettate esattamente come quelle che disciplinano il gioco e che vietano determinate condotte fallose.
Motivazione:
Riccardo Debiasi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60,00, mentre le squadre si trovavano al centro del campo per il saluto di fine gara, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Trentini Simone), persistendo nel litigio nonostante l’ intimazione a desistere da parte degli Ufficiali di gara.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, l’ illecito comportamento segnalato va sanzionato con una pena superiore al minimo edittale di una giornata previsto dalla normativa applicabile, in considerazione del fatto che la punita rissa si è svolta ad incontro terminato e quindi nel momento in cui, cessata la contesa, i giocatori sono tenuti ad accantonare ogni reciproco rancore e a far valere invece
lo spirito sportivo, espresso attraverso il saluto di fine gara.
Trattandosi, poi, di giocatori ancora in
giovanissima età, è bene che essi comprendano quanto prima che le regole del fair play vanno rispettate esattamente come quelle che disciplinano il gioco e che vietano determinate condotte fallose.
Simone Trentini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60,00, mentre le squadre si trovavano al centro del campo per il saluto di fine gara, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Debiasi Riccardo), persistendo nel litigio nonostante l’ intimazione a desistere da parte degli Ufficiali di gara.
Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, in base alla regola 141, vii del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, l’ illecito comportamento segnalato va sanzionato con una pena superiore al minimo edittale di una giornata previsto dalla normativa applicabile, in considerazione del fatto che la punita rissa si è svolta ad incontro terminato e quindi nel momento in cui, cessata la contesa, i giocatori sono tenuti ad accantonare ogni reciproco rancore e a far valere invece
lo spirito sportivo, espresso attraverso il saluto di fine gara.
Trattandosi, poi, di giocatori ancora in
giovanissima età, è bene che essi comprendano quanto prima che le regole del fair play vanno rispettate esattamente come quelle che disciplinano il gioco e che vietano determinate condotte fallose.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Foxes Academy U13 - Red.
€ 52.00 () alla squadra Pergine / Pinè U13.
Il Giudice Sportivo
Franco
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