Decisione n.GSP18098
Data: 2018-12-18
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 16/12/2018 relativo all'incontro (12564) di Att. Prom. Under 13 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 13 - LO/PI/AO disputatosi a Palaghiaccio Albani (VA) il 15/12/2018 tra HC Varese 1977 U13 (743) e Pinerolo Sporting U13 (540).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Edoardo Cervini per Cervini :dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’incontro, mentre i giocato= ri delle due squadre, usciti dalle rispettive panchine, erano intenti a recarsi verso il centro del campo per il ritua= le del saluto di fine gara, il giocatore Reynaud Mattia del Pinerolo Sporting urtava con la spalla l’avversario
Cervini Edoardo, colpendolo altresì sui parastinchi con un leggero colpo di bastone, che non procurava alcuna conseguenza lesiva, né caduta sulla pista ghiacciata da parte dello stesso Cervini Edoardo. Quest’ultimo, però,
reagiva al colpo subito,
colpendo a propria volta il Reynaud Mattia con una violenta bastonata, del tutto gratuita e spropositata, all’ altezza del polpaccio destro, causandogli evidentemente un acuto dolore ed inducendolo così al pianto.
Il direttore di gara, dopo essersi sincerato delle condizioni del Reynaud Mattia, richiamava a sé il Cervini Edoardo, ad alta voce, in maniera tale da essere udito da giocatori, allenatori e dirigenti delle due squadre, ricordandogli che non erano assolutamente accettabili comportamenti violenti, simili a quello da lui appena posto in essere ed invitandolo quindi a porgere immediatamente le proprie scuse all’ avversario, a stringergli la mano ed a recarsi subito dopo nello spogliatoio. Il Cervini Edoardo eseguiva quanto richiesto dall’ arbitro e veniva successivamente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
Ciò premesso, il comportamento del
Cervini Edoardo, che a partita conclusa ha utilizzato il bastone come arma di offesa, all’ esclusivo scopo quindi di recare ferimento all’ avversario, si configura come
comportamento gravemente antisportivo e violento, non giustificabile, neppure in minima parte, per il colpo in precedenza subito, in quanto lieve ed indirizzato sul parastinchi, a differenza di quello inferto dal Cervini Edoardo, notevolmente violento e diretto al polpaccio, parte notoriamente priva di protezione.
Le successive scuse, peraltro sollecitate dal direttore di gara, valgono ad attenuare soltanto parzialmente la responsabilità e quindi la conseguente sanzione disciplinare che non potrà essere inferiore alla
squalifica per 2 (due) giornate.
Motivazione:
Edoardo Cervini :dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell’incontro, mentre i giocato= ri delle due squadre, usciti dalle rispettive panchine, erano intenti a recarsi verso il centro del campo per il ritua= le del saluto di fine gara, il giocatore Reynaud Mattia del Pinerolo Sporting urtava con la spalla l’avversario
Cervini Edoardo, colpendolo altresì sui parastinchi con un leggero colpo di bastone, che non procurava alcuna conseguenza lesiva, né caduta sulla pista ghiacciata da parte dello stesso Cervini Edoardo. Quest’ultimo, però,
reagiva al colpo subito,
colpendo a propria volta il Reynaud Mattia con una violenta bastonata, del tutto gratuita e spropositata, all’ altezza del polpaccio destro, causandogli evidentemente un acuto dolore ed inducendolo così al pianto.
Il direttore di gara, dopo essersi sincerato delle condizioni del Reynaud Mattia, richiamava a sé il Cervini Edoardo, ad alta voce, in maniera tale da essere udito da giocatori, allenatori e dirigenti delle due squadre, ricordandogli che non erano assolutamente accettabili comportamenti violenti, simili a quello da lui appena posto in essere ed invitandolo quindi a porgere immediatamente le proprie scuse all’ avversario, a stringergli la mano ed a recarsi subito dopo nello spogliatoio. Il Cervini Edoardo eseguiva quanto richiesto dall’ arbitro e veniva successivamente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti).
Ciò premesso, il comportamento del
Cervini Edoardo, che a partita conclusa ha utilizzato il bastone come arma di offesa, all’ esclusivo scopo quindi di recare ferimento all’ avversario, si configura come
comportamento gravemente antisportivo e violento, non giustificabile, neppure in minima parte, per il colpo in precedenza subito, in quanto lieve ed indirizzato sul parastinchi, a differenza di quello inferto dal Cervini Edoardo, notevolmente violento e diretto al polpaccio, parte notoriamente priva di protezione.
Le successive scuse, peraltro sollecitate dal direttore di gara, valgono ad attenuare soltanto parzialmente la responsabilità e quindi la conseguente sanzione disciplinare che non potrà essere inferiore alla
squalifica per 2 (due) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Varese 1977 U13.
Il Giudice Sportivo
Franco
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