Decisione n.GSP18166
Data: 2019-02-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/02/2019 relativo all'incontro (13684) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palghiaccio Drio le Rive (BL) il 16/02/2019 tra HC Feltreghiaccio (525) e AHC Toblach Dobbiaco Icebears (106).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Matthias Profunser per Profunser : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,26 il predetto giocatore caricava un avversario all’ alteza della testa, venendo così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Marvin Merli per Merli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58,37 il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in quanto protestava animatamente avverso una decisione arbitrale.
Ciò premesso, in assenza di parole ingiuriose pronunciate all’ indirizzo del direttore di gara, si ritiene di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare nell’ ammonizione con diffida.
Motivazione:
Matthias Profunser : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,26 il predetto giocatore caricava un avversario all’ alteza della testa, venendo così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, atteso che il fallo segnalato non ha prodotto conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito ed altresì considerato che il direttore di gara ha valutato la carica come inidonea a mettere in pericolo l’ altrui incolumità, punendola infatti con la penalità più lieve tra quelle contemplate dall’ applicata regola, si ritiene equo contenere la comminanda squalifica in 1 (una) giornata.
Marvin Merli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58,37 il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in quanto protestava animatamente avverso una decisione arbitrale.
Ciò premesso, in assenza di parole ingiuriose pronunciate all’ indirizzo del direttore di gara, si ritiene di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare nell’ ammonizione con diffida.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Feltre.
€ 200.00 () alla squadra AHC Toblach Dobbiaco Icebears.
Il Giudice Sportivo
Franco
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