Decisione n.GSP19046
Data: 2019-11-04
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/11/2019 relativo all'incontro (15042) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Palagorà (MI) il 01/11/2019 tra Milano Rossoblù U15 (604) e Hockey Como U15 (285).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Novati per Novati : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26,03 il predetto giocatore caricava da tergo un avversario. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carca, dopo gli accertamenti del caso, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.
Motivazione:
Riccardo Novati : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26,03 il predetto giocatore caricava da tergo un avversario. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carca, dopo gli accertamenti del caso, riprendeva regolarmente il gioco.
Ciò premesso, non essendo state segnalate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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