Decisione n.GSP19126
Data: 2020-01-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 13/01/2020 relativo all'incontro (15857) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Alvise De Toni (BL) il 12/01/2020 tra Alleghe / Fassa U19 (018) e HC Pustertal Junior U19 (620).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Yuri Cristellon per Cristellon : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 54,49 il predetto giocatore caricava un avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo essere rimasto per breve tempo sulla pista ghiacciata, si rialzava autonomamente e si dirigeva verso la propria panca per poi, successivamente, riprendere regolarmente il gioco.
Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
Motivazione:
Yuri Cristellon : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 54,49 il predetto giocatore caricava un avversario all’altezza della testa. Veniva così punito con penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo essere rimasto per breve tempo sulla pista ghiacciata, si rialzava autonomamente e si dirigeva verso la propria panca per poi, successivamente, riprendere regolarmente il gioco.
Ciò premesso, l’ assenza di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica, nonché la valutazione della condotta fallosa da parte dell’ arbitro come non idonea a mettere in pericolo l’ altrui incolu= mità, consentono a questo Giudice Sportivo di contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale di 1 (una) giornata previsto dalla norma di riferimento.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Pustertal Junior U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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