Decisione n.GSP19129
Data: 2020-01-17
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/01/2020 relativo all'incontro (16156) di Campionato Nazionale Maschile Att. Prom. U15 - Naz. disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 12/01/2020 tra HC Pustertal Junior U15 (620) e JT Egna/Ora U15 (157).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Thomas Pisetta per Pisetta : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,41 il predetto giocatore, disinte=
ressandosi del disco, caricava con la spalla un avversario all’ altezza della testa, venendo così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo essere rimasto per breve tempo sulla pista ghiacciata, si rialzava autonomamente ed era in grado di riprendere il gioco, dopo un paio di cambi di linea saltati, per il resto della gara.
Ciò premesso, considerato che la condotta fallosa segnalata, a giudizio del direttore di gara, ha messo
in pericolo l’incolumità dell’avversario ed altresì tenuto conto del
precedente disciplinare specifico contestabile (GSP19009 dd. 01.10.2019 – squalifica per 1 (una) giornata per il fallo di carica irregolare) e quindi del conseguente
aggravamento dell’infliggenda sanzione disciplinare, appare equa la comminazione della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.
Motivazione:
Thomas Pisetta : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,41 il predetto giocatore, disinte=
ressandosi del disco, caricava con la spalla un avversario all’ altezza della testa, venendo così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo, dopo essere rimasto per breve tempo sulla pista ghiacciata, si rialzava autonomamente ed era in grado di riprendere il gioco, dopo un paio di cambi di linea saltati, per il resto della gara.
Ciò premesso, considerato che la condotta fallosa segnalata, a giudizio del direttore di gara, ha messo
in pericolo l’incolumità dell’avversario ed altresì tenuto conto del
precedente disciplinare specifico contestabile (GSP19009 dd. 01.10.2019 – squalifica per 1 (una) giornata per il fallo di carica irregolare) e quindi del conseguente
aggravamento dell’infliggenda sanzione disciplinare, appare equa la comminazione della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Juniorteams U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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