Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/01/2021 relativo all'incontro (16516) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 16/01/2021 tra HC Eppan Appiano (150) e Alleghe Hockey (018). Precedenti: Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore Daniel Spoegler per Spoegler : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10,26 il predetto giocatore, dopo essere stato invitato dal direttore di gara ad indossare la visiera protettiva in modo corretto, persisteva nel comportamento negligente, venendo così sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi della regola 128, paragrafo II del Regolamento Ufficiale di Gioco. A richiesta di questo Giudice Sportivo l’arbitro, con successivo supplemento di rapporto, precisava che la visiera era spostata verso l’alto, in modo tale da consentire al giocatore di vedere al di sotto del bordo della stessa (stile “visiera a cappellino”), sottolineando, altresì, che la visiera deve coprire completamente occhi e naso (regola 31, comma II RUG) per preservare l’incolumità del giocatore che la indossa e per non creare pericolo di ferimento ai danni di altri giocatori. Ciò premesso, occorre ricordare che indossare la visiera in modo non corretto non integra soltanto una formale violazione del Regolamento di Gioco, ma si sostanzia, come bene precisato dal direttore di gara, in un comportamento altamente pericoloso per l’incolumità tanto dell’atleta che commette l’infrazione, quanto di tutti gli altri giocatori (ed arbitri) presenti sulla pista ghiacciata. E’ di tutta evidenza, infatti, che in caso di contatto con un avversario, la visiera posta in posizione orizzontale è incontrovertibilmente idonea a provocare effetti lesivi a carico di entrambi gli atleti coinvolti nell’azione. La circostanza, poi, che il predetto tesserato abbia proseguito nella condotta vietata, disattendendo l’invito dell’arbitro a regolarizzare il posizionamento della visiera, comporta un aggravamento dell’infliggenda sanzione disciplinare, non più riconducibile alla semplice diffida, ma quantificabile nella squalifica per una giornata di campionato. Motivazione: Daniel Spoegler: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 10,26 il predetto giocatore, dopo essere stato invitato dal direttore di gara ad indossare la visiera protettiva in modo corretto, persisteva nel comportamento negligente, venendo così sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi della regola 128, paragrafo II del Regolamento Ufficiale di Gioco. A richiesta di questo Giudice Sportivo l’arbitro, con successivo supplemento di rapporto, precisava che la visiera era spostata verso l’alto, in modo tale da consentire al giocatore di vedere al di sotto del bordo della stessa (stile “visiera a cappellino”), sottolineando, altresì, che la visiera deve coprire completamente occhi e naso (regola 31, comma II RUG) per preservare l’incolumità del giocatore che la indossa e per non creare pericolo di ferimento ai danni di altri giocatori. Ciò premesso, occorre ricordare che indossare la visiera in modo non corretto non integra soltanto una formale violazione del Regolamento di Gioco, ma si sostanzia, come bene precisato dal direttore di gara, in un comportamento altamente pericoloso per l’incolumità tanto dell’atleta che commette l’infrazione, quanto di tutti gli altri giocatori (ed arbitri) presenti sulla pista ghiacciata. E’ di tutta evidenza, infatti, che in caso di contatto con un avversario, la visiera posta in posizione orizzontale è incontrovertibilmente idonea a provocare effetti lesivi a carico di entrambi gli atleti coinvolti nell’azione. La circostanza, poi, che il predetto tesserato abbia proseguito nella condotta vietata, disattendendo l’invito dell’arbitro a regolarizzare il posizionamento della visiera, comporta un aggravamento dell’infliggenda sanzione disciplinare, non più riconducibile alla semplice diffida, ma quantificabile nella squalifica per una giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.