Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 21/03/2021 relativo all'incontro (18263) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Würth Arena (BZ) il 20/03/2021 tra Hockey Unterland Cavaliers (774) e Valdifiemme HC (418). Precedenti: Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore Davide Dallabona per Dallabona : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,29 il predetto giocatore, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, protestava platealmente avverso tale decisione arbitrale, rivolgendosi al direttore di gara con la seguente frase: “Porco D..”. In base alla regola 116 i, punto 2 del Regolamento Ufficiale di Gioco, gli veniva inflitta un’ ulteriore penalità minore. A questo punto, mentre si accingeva a fare ingresso nella panca assegnata ai giocatori puniti, lo stesso Dallabona Davide, sempre in segno di protesta, sbatteva violentemente il proprio bastone contro la balaustra, spezzandolo. Per tale ragione veniva così ulteriormente punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta in base alla regola 116 iii, punto 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Ciò premesso, considerata la reiterazione dell’ atteggiamento di protesta, ulteriormente aggravato dal pronunciamento di un’ espressione blasfema, ritiene questo giudice sportivo di comminare al segnalato tesserato la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato. Motivazione: Davide Dallabona: dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,29 il predetto giocatore, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per il fallo di “carica scorretta”, protestava platealmente avverso tale decisione arbitrale, rivolgendosi al direttore di gara con la seguente frase: “Porco D..”. In base alla regola 116 i, punto 2 del Regolamento Ufficiale di Gioco, gli veniva inflitta un’ ulteriore penalità minore. A questo punto, mentre si accingeva a fare ingresso nella panca assegnata ai giocatori puniti, lo stesso Dallabona Davide, sempre in segno di protesta, sbatteva violentemente il proprio bastone contro la balaustra, spezzandolo. Per tale ragione veniva così ulteriormente punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta in base alla regola 116 iii, punto 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco. Ciò premesso, considerata la reiterazione dell’ atteggiamento di protesta, ulteriormente aggravato dal pronunciamento di un’ espressione blasfema, ritiene questo giudice sportivo di comminare al segnalato tesserato la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.