Decisione n.GSP21047
Data: 2021-12-24
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 19/12/2021 relativo all'incontro (19832) di Campionato Naz Under 13 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 13 - AA/TN/VE disputatosi a Eistadion Sportzone Gries (BZ) il 18/12/2021 tra AHC Toblach Dobbiaco Icebears U13 (106) e Asiago Junior 1935 U13 (684).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Leo Lazzari per Lazzari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 45.06 il predetto tesserato, intervenendo in un alterco in corso tra due altri giocatori tra di loro avversari, colpiva ripetutamente con pugni, anche all’ altezza della testa, l’ avversario coinvolto nella rissa, anche quando quest’ultimo si trovava, in conseguenza dell’ alterco, disteso supino sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la riscontrata violazione appare grave, in quanto il Lazzari Leo si è intromesso in un alterco in atto tra altri giocatori e, con l’ evidente intento di “creare giustizia” sul campo, si è arrogato il diritto di punire l’ avversario che era entrato in contrasto con un proprio compagno di squadra, aggredendolo fisicamente, anche quando quest’ ultimo si trovava già disteso, inerme, sulla pista ghiacciata.
Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Leo Lazzari : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 45.06 il predetto tesserato, intervenendo in un alterco in corso tra due altri giocatori tra di loro avversari, colpiva ripetutamente con pugni, anche all’ altezza della testa, l’ avversario coinvolto nella rissa, anche quando quest’ultimo si trovava, in conseguenza dell’ alterco, disteso supino sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.7 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la riscontrata violazione appare grave, in quanto il Lazzari Leo si è intromesso in un alterco in atto tra altri giocatori e, con l’ evidente intento di “creare giustizia” sul campo, si è arrogato il diritto di punire l’ avversario che era entrato in contrasto con un proprio compagno di squadra, aggredendolo fisicamente, anche quando quest’ ultimo si trovava già disteso, inerme, sulla pista ghiacciata.
Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U13.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]