Decisione n.GSP21068
Data: 2022-02-09
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/02/2022 relativo all'incontro (20061) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 06/02/2022 tra HC Eppan Appiano (150) e HC Varese 1977 (743).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Kamil Vavra per Vavra : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 22.52 il predetto giocatore, dopo essersi tolto i guanti, colpiva con alcuni pugni un giocatore avversario.
Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco e dell’art. 9.13 del Protocollo Covid emanato dalla F.I.S.G.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che il rapporto arbitrale non descrive compiutamente il contesto nel quale il comportamento violento addebitato al predetto giocatore si sarebbe verificato. In particolare non risulta se sia stato commesso un precedente fallo di fronte al quale il tesserato in questione abbia posto in essere la pur non giustificabile reazione, o se invece l’ aggressione sia stata compiuta per ragioni diverse, non chiarite nel rapporto citato.
In ogni caso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate a carico del giocatore colpito, si ritiene equo comminare la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.Per quanto riguarda la violazione della normativa anti covid, si ritiene di infliggere la sanzione della
diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione del comportamento vietato (sfilarsi i guanti), sarà comminata una sanzione più afflittiva.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Kamil Vavra per Vavra
Motivazione:
Kamil Vavra : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 22.52 il predetto giocatore, dopo essersi tolto i guanti, colpiva con alcuni pugni un giocatore avversario.
Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco e dell’art. 9.13 del Protocollo Covid emanato dalla F.I.S.G.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che il rapporto arbitrale non descrive compiutamente il contesto nel quale il comportamento violento addebitato al predetto giocatore si sarebbe verificato. In particolare non risulta se sia stato commesso un precedente fallo di fronte al quale il tesserato in questione abbia posto in essere la pur non giustificabile reazione, o se invece l’ aggressione sia stata compiuta per ragioni diverse, non chiarite nel rapporto citato.
In ogni caso, in assenza di precedenti specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive segnalate a carico del giocatore colpito, si ritiene equo comminare la sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.Per quanto riguarda la violazione della normativa anti covid, si ritiene di infliggere la sanzione della
diffida, con avvertimento che, in caso di reiterazione del comportamento vietato (sfilarsi i guanti), sarà comminata una sanzione più afflittiva.
Kamil Vavra
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
Il Giudice Sportivo
Franco
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