Decisione n.GSP21058
Data: 2022-01-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/01/2022 relativo all'incontro (20095) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cavalese (TN) il 16/01/2022 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e SV Kaltern Caldaro U19 (042).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Bortolotti per Bortolotti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,02, il predetto giocatore veniva penalizzato con una penalità maggiore più automatica penalità partita per cattiva condotta (5+20) per "carica con bastone", come da regola numero 59, comma 3 e 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il suddetto giocatore, infatti, dopo un ingaggio vinto dalla squadra avversaria nella propria zona di difesa, caricava con forza il giocatore numero 25 (Stoffie Riccardo) della squadra A (Valdifiemme). Tale carica veniva effettuata con il bastone ad un' altezza che causava il contatto dello stesso con la testa dell' avversario, che cadeva e rimaneva a terra qualche secondo prima di tornare alla propria panchina autonomamente. (Il giocatore colpito era in grado di continuare la partita). Il contatto in questione appariva sicuramente non necessario e non giustificabile, ma, a giudizio dell’ arbitro, poteva anche essere valutato come frutto di un errore nel concludere la carica e non solo di un momento di rabbia del giocatore.
Quest’ultimo, in seguito alla segnalazione della penalità da parte del direttore di gara, lasciava la pista ghiacciata senza alcun segno di protesta.
Ciò premesso, occorre considerare che il fallo di “ carica con bastone” prevede una sanzione minima di 3 (tre) giornate di squalifica. Tuttavia, nel caso di specie, le perplessità manifestate dal direttore di gara in ordine all’ effettiva volontà del giocatore punito di caricare l’avversario all’altezza della testa, l’assenza di conseguenze lesive, nonché l’assenza di precedenti disciplinari specifici, consentono, in applicazione dell’ art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia (circostanze attenuanti generiche), di ridurre a 2 (due) le giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato.
Motivazione:
Riccardo Bortolotti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,02, il predetto giocatore veniva penalizzato con una penalità maggiore più automatica penalità partita per cattiva condotta (5+20) per "carica con bastone", come da regola numero 59, comma 3 e 5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Il suddetto giocatore, infatti, dopo un ingaggio vinto dalla squadra avversaria nella propria zona di difesa, caricava con forza il giocatore numero 25 (Stoffie Riccardo) della squadra A (Valdifiemme). Tale carica veniva effettuata con il bastone ad un' altezza che causava il contatto dello stesso con la testa dell' avversario, che cadeva e rimaneva a terra qualche secondo prima di tornare alla propria panchina autonomamente. (Il giocatore colpito era in grado di continuare la partita). Il contatto in questione appariva sicuramente non necessario e non giustificabile, ma, a giudizio dell’ arbitro, poteva anche essere valutato come frutto di un errore nel concludere la carica e non solo di un momento di rabbia del giocatore.
Quest’ultimo, in seguito alla segnalazione della penalità da parte del direttore di gara, lasciava la pista ghiacciata senza alcun segno di protesta.
Ciò premesso, occorre considerare che il fallo di “ carica con bastone” prevede una sanzione minima di 3 (tre) giornate di squalifica. Tuttavia, nel caso di specie, le perplessità manifestate dal direttore di gara in ordine all’ effettiva volontà del giocatore punito di caricare l’avversario all’altezza della testa, l’assenza di conseguenze lesive, nonché l’assenza di precedenti disciplinari specifici, consentono, in applicazione dell’ art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia (circostanze attenuanti generiche), di ridurre a 2 (due) le giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Kaltern / Ritten U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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