Under 17
Anno sportivo 2021-2022

Andata - Arena Ritten - Palazzetto 30x60 - Renon/Ritten (BZ)

20221
05/03/2022
11:30
0 - 5
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Ritten / Kaltern U17 00000 0
HC Merano Junior U17 22100 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21086

    Data: 2022-03-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 05/03/2022 relativo all'incontro (20221) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Arena Ritten (BZ) il 05/03/2022 tra Rittner Buam U17 (181) e HC Merano Junior U17 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Tobias Graf per Graf : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 35:08 il predetto giocatore, capitano della squadra di casa, dopo essere stato punito con una penalità minore, insisteva  con fare aggressivo ed intimidatorio nel cercare una colluttazione fisica con un avversario, nel chiaro tentativo di farsi giustizia da sè (nonostante l’ ufficiale di gara avesse già provveduto all’ assegnazione di una penalità a tale giocatore avversario). Nello specifico il giovane cercava un vero e proprio confronto fisico, con il chiaro tentativo di ferire un giocatore avversario. Soltanto grazie all’ intervento del direttore di gara, il quale era costretto ad usare la forza fisica per trattenere tale giocatore, si poteva evitare un scontro diretto. 
    Veniva così punito con una penalità di 10 minuti ai sensi dell’articolo 75.4 punto III del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Nonostante la penalità aggiuntiva e l’ intervento del direttore di gara inteso a far cessare immediatamente ogni forma di aggressività, lo stesso giocatore si svincolava dalla presa dell’ arbitro (costretto a trattenerlo per garantire l’incolumità dei giocatori avversari), spingendolo fisicamente da parte nel tentativo di cercare un contatto fisico con un avversario e pronunciando le seguenti parole intimidatorie in lingua tedesca all’ indirizzo dell’ avversario: “KIMM HER I BRING DI UM DU ORSCHLOCH!!!! I BRING DI UM!!!!” (Tradotto: “vieni qua che ti uccido coglione!!! Ti uccido”).
    Il Graf Tobias, impugnando il proprio bastone con due mani, si avvicinava velocemente all’avversario che, fortunatamente, trovava riparo tra altri suoi compagni di squadra. Soltanto usando nuovamente la forza fisica, l ’arbitro riusciva a trattenere il tesserato punito, il quale tentava ancora nuovamente di divincolarsi,  urlando le seguenti parole minacciose in direzione dell’ avversario: “I BRING DI HEIT NO UM!!!!” (Tradotto: “ti uccido ancora oggi!”). Solo con un immenso sforzo si riusciva ad allontanare il punito. 
    Visto quanto emerso il Graf Tobias veniva punito con una Penalità di Partita di Cattiva Condotta ai sensi della regola 75.5 Punto I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta complessivamente assunta dal predetto tesserato appare meritevole di sanzione severa.
    Da un lato, infatti, è ravvisabile una reiterata protesta ed insubordinazione nei confronti del direttore di gara, protrattasi anche dopo i i ripetuti richiami e gli interventi anche fisici esercitati, al fine di evitare e prevenire comportamenti violenti, dall’ altro è contestabile l’ atteggiamento pesantemente intimidatorio assunto dal Graf Tobias nei confronti dell’ avver= sario e sfociato nel pronunciamento di epiteti gravemente offensivi. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica quantificata in 4 (quattro) giornate di campionato, di cui 2 (due) giornate per la violazione dell’ art. 9.2.6. del Codice delle Penalità e 2 (due) giornate per la violazione dell’art. 9.2.1. dello stesso Codice, da scontarsi, eventualmente, in tutto od in parte, nella prossima stagione agonistica, anche nell’ eventualità di cambio di società e/o categoria.
    Motivazione:
    Tobias Graf : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 35:08 il predetto giocatore, capitano della squadra di casa, dopo essere stato punito con una penalità minore, insisteva  con fare aggressivo ed intimidatorio nel cercare una colluttazione fisica con un avversario, nel chiaro tentativo di farsi giustizia da sè (nonostante l’ ufficiale di gara avesse già provveduto all’ assegnazione di una penalità a tale giocatore avversario). Nello specifico il giovane cercava un vero e proprio confronto fisico, con il chiaro tentativo di ferire un giocatore avversario. Soltanto grazie all’ intervento del direttore di gara, il quale era costretto ad usare la forza fisica per trattenere tale giocatore, si poteva evitare un scontro diretto. 
    Veniva così punito con una penalità di 10 minuti ai sensi dell’articolo 75.4 punto III del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Nonostante la penalità aggiuntiva e l’ intervento del direttore di gara inteso a far cessare immediatamente ogni forma di aggressività, lo stesso giocatore si svincolava dalla presa dell’ arbitro (costretto a trattenerlo per garantire l’incolumità dei giocatori avversari), spingendolo fisicamente da parte nel tentativo di cercare un contatto fisico con un avversario e pronunciando le seguenti parole intimidatorie in lingua tedesca all’ indirizzo dell’ avversario: “KIMM HER I BRING DI UM DU ORSCHLOCH!!!! I BRING DI UM!!!!” (Tradotto: “vieni qua che ti uccido coglione!!! Ti uccido”).
    Il Graf Tobias, impugnando il proprio bastone con due mani, si avvicinava velocemente all’avversario che, fortunatamente, trovava riparo tra altri suoi compagni di squadra. Soltanto usando nuovamente la forza fisica, l ’arbitro riusciva a trattenere il tesserato punito, il quale tentava ancora nuovamente di divincolarsi,  urlando le seguenti parole minacciose in direzione dell’ avversario: “I BRING DI HEIT NO UM!!!!” (Tradotto: “ti uccido ancora oggi!”). Solo con un immenso sforzo si riusciva ad allontanare il punito. 
    Visto quanto emerso il Graf Tobias veniva punito con una Penalità di Partita di Cattiva Condotta ai sensi della regola 75.5 Punto I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta complessivamente assunta dal predetto tesserato appare meritevole di sanzione severa.
    Da un lato, infatti, è ravvisabile una reiterata protesta ed insubordinazione nei confronti del direttore di gara, protrattasi anche dopo i i ripetuti richiami e gli interventi anche fisici esercitati, al fine di evitare e prevenire comportamenti violenti, dall’ altro è contestabile l’ atteggiamento pesantemente intimidatorio assunto dal Graf Tobias nei confronti dell’ avver= sario e sfociato nel pronunciamento di epiteti gravemente offensivi. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica quantificata in 4 (quattro) giornate di campionato, di cui 2 (due) giornate per la violazione dell’ art. 9.2.6. del Codice delle Penalità e 2 (due) giornate per la violazione dell’art. 9.2.1. dello stesso Codice, da scontarsi, eventualmente, in tutto od in parte, nella prossima stagione agonistica, anche nell’ eventualità di cambio di società e/o categoria.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Ritten / Kaltern U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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