Under 17
Anno sportivo 2021-2022

Ritorno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

20224
12/03/2022
15:30
4 - 0
Ora d'inizio: 15:33
Ora di fine: 17:38
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano U17 03100 4
HC Valpellice Bulldogs U17 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21092

    Data: 2022-03-16

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 14/03/2022 relativo all'incontro (20224) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 12/03/2022 tra HC Eppan Appiano U17 (150) e HC Valpellice Bulldogs U17 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Nicolo' Giuliano per Giuliano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57:25, durante un’interruzione del gioco, il predetto giocatore aggrediva un avversario, sferrando alcuni pugni in direzione della griglia di protezione del viso. Il giocatore colpito cadeva sulla pista ghiacciata e mentre si trovava in posizione prona veniva nuovamente aggredito con una raffica di pugni direzionati all’altezza della nuca (comunque protetta dal casco). Dopo vari tentativi, il direttore di gara riusciva ad interrompere l’azione violenta e ad accompagnare quindi il Giuliano Nicolò verso l’uscita del campo di gara, essendogli stata inflitta una penalità maggiore più una penalità di partita di cattiva condotta (5’+20’, ) in base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che Il giocatore aggredito riprendeva regolarmente il gioco per gli ultimi minuti di partita.
    Ciò premesso, la condotta addebitata al giocatore punito appare sin da principio connotata da particolare violenza. Il fatto poi che l’aggressione sia proseguita con la stessa iniziale intensità (cfr. rapporto arbitrale: raffica di pugni), anche successivamente alla caduta sul ghiaccio, in posizione prona, dell’avversario, rende applicabile la circostanza aggravante dell’avere il Giuliano Nicolò agito per futili motivi, con conseguente aumento di pena.
    Complessivamente, quindi, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato da scontarsi eventualmente, in tutto o in parte, nel corso della prossima stagione agonistica ed anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Emanuele Pavan per Pavan : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00, appena terminata la gara, il predetto giocatore, dopo avere intrattenuto un alterco verbale con un giocatore della squadra ospite, aggrediva un avversario, colpendolo con alcuni pugni all’altezza della griglia di protezione del viso.
    Il giocatore aggredito dava le spalle alla balaustra e si trovava quindi in una condizione difficile per potersi difendere o liberare. 
    Con molto impegno fisico da parte degli ufficiali di gara, il Pavan Emanuele veniva allontanato ed inviato negli spogliatoi. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore più una penalità di partita di cattiva condotta (5’+20’) in base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, anche in questo caso è ravvisabile una condotta ingiustificatamente violenta e come tale aggravata dalla contestabilità dei motivi assolutamente futili, nonché dalla reiterazione dell’azione aggressiva, protrattasi infatti nonostante l’intervento degli Ufficiali di gara che solo a stento e dopo ripetuti tentativi sono riusciti ad interrompere l’azione violenta. 
    Ulteriore elemento di valutazione negativa a carico del Pavan Emanuele è poi certamente costituito dalla condizione di minorata difesa in cui l’avversario si è venuto a trovare durante l’aggressione subita, dando le spalle alla balaustra e quindi trovandosi impossibilitato ad esercitare un adeguato tentativo di difesa (cfr rapporto arbitrale).
    Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi eventualmente, in tutto o in parte, nel corso della prossima stagione agonistica ed anche in caso di cambio di squadra e/o categoria. 
    Motivazione:
    Nicolo' Giuliano : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57:25, durante un’interruzione del gioco, il predetto giocatore aggrediva un avversario, sferrando alcuni pugni in direzione della griglia di protezione del viso. Il giocatore colpito cadeva sulla pista ghiacciata e mentre si trovava in posizione prona veniva nuovamente aggredito con una raffica di pugni direzionati all’altezza della nuca (comunque protetta dal casco). Dopo vari tentativi, il direttore di gara riusciva ad interrompere l’azione violenta e ad accompagnare quindi il Giuliano Nicolò verso l’uscita del campo di gara, essendogli stata inflitta una penalità maggiore più una penalità di partita di cattiva condotta (5’+20’, ) in base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa altresì presente che Il giocatore aggredito riprendeva regolarmente il gioco per gli ultimi minuti di partita.
    Ciò premesso, la condotta addebitata al giocatore punito appare sin da principio connotata da particolare violenza. Il fatto poi che l’aggressione sia proseguita con la stessa iniziale intensità (cfr. rapporto arbitrale: raffica di pugni), anche successivamente alla caduta sul ghiaccio, in posizione prona, dell’avversario, rende applicabile la circostanza aggravante dell’avere il Giuliano Nicolò agito per futili motivi, con conseguente aumento di pena.
    Complessivamente, quindi, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato da scontarsi eventualmente, in tutto o in parte, nel corso della prossima stagione agonistica ed anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
    Emanuele Pavan : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00, appena terminata la gara, il predetto giocatore, dopo avere intrattenuto un alterco verbale con un giocatore della squadra ospite, aggrediva un avversario, colpendolo con alcuni pugni all’altezza della griglia di protezione del viso.
    Il giocatore aggredito dava le spalle alla balaustra e si trovava quindi in una condizione difficile per potersi difendere o liberare. 
    Con molto impegno fisico da parte degli ufficiali di gara, il Pavan Emanuele veniva allontanato ed inviato negli spogliatoi. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore più una penalità di partita di cattiva condotta (5’+20’) in base alla regola 46.1 del regolamento ufficiale di gioco.
    Ciò premesso, anche in questo caso è ravvisabile una condotta ingiustificatamente violenta e come tale aggravata dalla contestabilità dei motivi assolutamente futili, nonché dalla reiterazione dell’azione aggressiva, protrattasi infatti nonostante l’intervento degli Ufficiali di gara che solo a stento e dopo ripetuti tentativi sono riusciti ad interrompere l’azione violenta. 
    Ulteriore elemento di valutazione negativa a carico del Pavan Emanuele è poi certamente costituito dalla condizione di minorata difesa in cui l’avversario si è venuto a trovare durante l’aggressione subita, dando le spalle alla balaustra e quindi trovandosi impossibilitato ad esercitare un adeguato tentativo di difesa (cfr rapporto arbitrale).
    Ne consegue quindi la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi eventualmente, in tutto o in parte, nel corso della prossima stagione agonistica ed anche in caso di cambio di squadra e/o categoria. 


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Eppan Appiano U17.
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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