IHL Division I
Anno sportivo 2022-2023

3° Turno Ritorno - Stadio del ghiaccio Pranives - Selva di Val Gardena (BZ)

20612
12/11/2022
18:45
4 - 1
Ora d'inizio: 18:45
Ora di fine: 20:42
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Gherdeina - Div. I 22000 4
AHC Vinschgau Eisfix 10000 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22036

    Data: 2022-11-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/11/2022 relativo all'incontro (20612) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Stadio del ghiaccio Pranives (BZ) il 12/11/2022 tra HC Gherdeina C (466) e AHC Vinschgau Eisfix (559).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore David Kaaserer per Kaaserer : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che al min. 56,31 al predetto giocatore veniva comminata una PENALITA' DI PARTITA ai sensi della regola 45,4 del Regolamento Ufficiale di gioco, per il fallo di “gomitata”.
    Si segnala in particolare che la gomitata e` stata sferrata con violenza durante un’azione di gioco ed al fine di impedire ad un avversario in possesso del disco, di concludere l’azione diretta verso la porta della squadra ospite.
    Il giocatore che ha subito il fallo e` caduto sulla pista ghiacciata e con il viso coperto di sangue, evidenziava perdite ematiche dalla bocca e dal naso. Il giocatore ferito e` stato accompagnato fuori dal campo di gara dal medico e non ha più ripreso il gioco.
    Ciò premesso, la rilevata condotta fallosa, pur diretta a contrastare l’ azione di gioco dell’ avversario, appare ingiustifi= catamente violenta e per di più produttiva di conseguenze lesive rilevanti.
    Appare conseguentemente congrua la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campio= nato.
    Motivazione:
    David Kaaserer : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che al min. 56,31 al predetto giocatore veniva comminata una PENALITA' DI PARTITA ai sensi della regola 45,4 del Regolamento Ufficiale di gioco, per il fallo di “gomitata”.
    Si segnala in particolare che la gomitata e` stata sferrata con violenza durante un’azione di gioco ed al fine di impedire ad un avversario in possesso del disco, di concludere l’azione diretta verso la porta della squadra ospite.
    Il giocatore che ha subito il fallo e` caduto sulla pista ghiacciata e con il viso coperto di sangue, evidenziava perdite ematiche dalla bocca e dal naso. Il giocatore ferito e` stato accompagnato fuori dal campo di gara dal medico e non ha più ripreso il gioco.
    Ciò premesso, la rilevata condotta fallosa, pur diretta a contrastare l’ azione di gioco dell’ avversario, appare ingiustifi= catamente violenta e per di più produttiva di conseguenze lesive rilevanti.
    Appare conseguentemente congrua la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campio= nato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra AHC Vinschgau Eisfix.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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