Decisione n.GSP22115
Data: 2023-02-25
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 20/02/2023 relativo all'incontro (20788) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 19/02/2023 tra HC Real Torino U19 (507) e Fassa / Fiemme U19 (020).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Anselmino per Anselmino : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30.12 il predetto giocatore veniva punito con una penalita maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in quanto, in seguito ad un colpo di bastone ricevuto da un giocatore della squadra avversaria e punito con una penalità minore,
iniziava una rissa colpendo ripetutamente il giocatore avversario a terra e impossibilitato a difendersi, sulla nuca e sulla schiena nonostante l' intervento della terna arbitrale e l’ invito da parte della stessa a desistere da tale azione.
Successivamente
. una volta placata la rissa,
colpiva un altro giocatore e veniva quindi invitato ad abbandonare la pista ghiacciata. Quanto sopra ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la reiterazione del comportamento violento e rissoso del giocatore punito, nei confronti di due avversari e perpetrata nonostante l’invito del direttore di gara di interrompere l’azione fallosa, impone la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato. Motivazione:
Lorenzo Anselmino : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 30.12 il predetto giocatore veniva punito con una penalita maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in quanto, in seguito ad un colpo di bastone ricevuto da un giocatore della squadra avversaria e punito con una penalità minore,
iniziava una rissa colpendo ripetutamente il giocatore avversario a terra e impossibilitato a difendersi, sulla nuca e sulla schiena nonostante l' intervento della terna arbitrale e l’ invito da parte della stessa a desistere da tale azione.
Successivamente
. una volta placata la rissa,
colpiva un altro giocatore e veniva quindi invitato ad abbandonare la pista ghiacciata. Quanto sopra ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la reiterazione del comportamento violento e rissoso del giocatore punito, nei confronti di due avversari e perpetrata nonostante l’invito del direttore di gara di interrompere l’azione fallosa, impone la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Real Torino U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]