Decisione n.GSP22017
Data: 2022-10-26
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 22/10/2022 relativo all'incontro (20835) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 22/10/2022 tra HC Eppan Appiano U17 (150) e HC Bolzano Foxes U17 (440).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 4 giornate inflitte al giocatore
Jacopo Sulmona per Sulmona : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che, terminato l’incontro, prima dello scambio dei saluti tra gli atleti delle due squadre, il predetto giocatore, trovandosi al centro del campo, si rivolgeva ad alcuni avversari, con atteggiamento intimidatorio, manifestando l’intento di avviare una rissa e venendo trattenuto da alcuni compagni di squadra.
Successivamente, con i giocatori delle due squadre schierati sul campo per scambiarsi il saluto finale, lo stesso Sulmona Jacopo si dirigeva verso un avversario
sorprendendolo da tergo e - afferratolo - per la maglia lo faceva cadere violentemente sulla pista ghiacciata.Valutato il descritto comportamento come
“tentativo di ferimento”, il direttore di gara comminava al predetto giocatore una
PENALITA' DI PARTITA (25 minuti) ai sensi del combinato disposto delle regole 75.2 (II) e 21.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito l’aggressione - per quanto frastornato – era in grado rialzarsi autonomamente.
Ciò premesso, la segnalata aggressione, valutata dal direttore di gara come
tentativo di ferimento, perpetrata, a partita conclusa e nell’imminenza dello scambio dei saluti tra i giocatori delle due squadre, nei confronti di un avversario posto in una condizione di
minorata difesa, si configura come condotta, oltrechè
violenta, anche gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi.Va infatti evidenziato come, nel caso di specie, il Sulmona Jacopo abbia agito in
palese violazione del dovere di lealtà e probità sportiva, avendo assunto un comportamento violento nel momento in cui, attraverso lo scambio del saluto di fine gara, ciascun atleta, allenatore, dirigente accompagnatore e componente dello staff al seguito della squadra, è tenuto ad abbandonare ogni atteggiamento polemico ed ovviamente aggressivo nei confronti dei componenti della squadra avversaria, indipendentemente dall’esito della gara e quindi dal risultato conseguito sul campo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate di campionato. per 3 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Pilan per Pilan : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro , mentre era
in corso il rituale del saluto di fine gara tra i giocatori schierati al centro del campo, il predetto giocatore
abbandonava la propria fila e dirigendosi verso la panca della squadra avversaria, una volta raggiunta la balaustra,
allungava le mani colpendo un addetto della società di casa. Veniva quindi allontanato da alcuni suoi compagni di squadra.
L’arbitro fa presente che la persona aggredita non riportava lesione alcuna.
Il Pilan Lorenzo veniva così sanzionato con una
penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 75.5, punto IV del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, anche in tal caso la segnalata aggressione perpetrata, a partita conclusa e per di più durante lo scambio dei saluti tra i giocatori delle due squadre, nei confronti di un addetto della squadra ospitante, si configura come condotta, oltrechè
violenta, anche gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi.Va infatti evidenziato come, nel caso di specie, il Pilan Lorenzo abbia agito in
palese violazione del dovere di lealtà e probità sportiva, avendo assunto un comportamento violento nel momento in cui, attraverso lo scambio del saluto di fine gara, ciascun atleta, allenatore, dirigente accompagnatore e componente dello staff al seguito della squadra, è tenuto ad abbandonare ogni atteggiamento polemico ed ovviamente aggressivo nei confronti dei componenti della squadra avversaria, indipendentemente dall’esito della gara e quindi dal risultato conseguito sul campo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della s
qualifica per la durata di 3 (tre) giornate) di campionato. Motivazione:
Jacopo Sulmona : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto, emerge che, terminato l’incontro, prima dello scambio dei saluti tra gli atleti delle due squadre, il predetto giocatore, trovandosi al centro del campo, si rivolgeva ad alcuni avversari, con atteggiamento intimidatorio, manifestando l’intento di avviare una rissa e venendo trattenuto da alcuni compagni di squadra.
Successivamente, con i giocatori delle due squadre schierati sul campo per scambiarsi il saluto finale, lo stesso Sulmona Jacopo si dirigeva verso un avversario
sorprendendolo da tergo e - afferratolo - per la maglia lo faceva cadere violentemente sulla pista ghiacciata.Valutato il descritto comportamento come
“tentativo di ferimento”, il direttore di gara comminava al predetto giocatore una
PENALITA' DI PARTITA (25 minuti) ai sensi del combinato disposto delle regole 75.2 (II) e 21.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito l’aggressione - per quanto frastornato – era in grado rialzarsi autonomamente.
Ciò premesso, la segnalata aggressione, valutata dal direttore di gara come
tentativo di ferimento, perpetrata, a partita conclusa e nell’imminenza dello scambio dei saluti tra i giocatori delle due squadre, nei confronti di un avversario posto in una condizione di
minorata difesa, si configura come condotta, oltrechè
violenta, anche gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi.Va infatti evidenziato come, nel caso di specie, il Sulmona Jacopo abbia agito in
palese violazione del dovere di lealtà e probità sportiva, avendo assunto un comportamento violento nel momento in cui, attraverso lo scambio del saluto di fine gara, ciascun atleta, allenatore, dirigente accompagnatore e componente dello staff al seguito della squadra, è tenuto ad abbandonare ogni atteggiamento polemico ed ovviamente aggressivo nei confronti dei componenti della squadra avversaria, indipendentemente dall’esito della gara e quindi dal risultato conseguito sul campo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 4 (quattro) giornate di campionato.Lorenzo Pilan : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro , mentre era
in corso il rituale del saluto di fine gara tra i giocatori schierati al centro del campo, il predetto giocatore
abbandonava la propria fila e dirigendosi verso la panca della squadra avversaria, una volta raggiunta la balaustra,
allungava le mani colpendo un addetto della società di casa. Veniva quindi allontanato da alcuni suoi compagni di squadra.
L’arbitro fa presente che la persona aggredita non riportava lesione alcuna.
Il Pilan Lorenzo veniva così sanzionato con una
penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 75.5, punto IV del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, anche in tal caso la segnalata aggressione perpetrata, a partita conclusa e per di più durante lo scambio dei saluti tra i giocatori delle due squadre, nei confronti di un addetto della squadra ospitante, si configura come condotta, oltrechè
violenta, anche gravemente antisportiva ed aggravata dai futili motivi.Va infatti evidenziato come, nel caso di specie, il Pilan Lorenzo abbia agito in
palese violazione del dovere di lealtà e probità sportiva, avendo assunto un comportamento violento nel momento in cui, attraverso lo scambio del saluto di fine gara, ciascun atleta, allenatore, dirigente accompagnatore e componente dello staff al seguito della squadra, è tenuto ad abbandonare ogni atteggiamento polemico ed ovviamente aggressivo nei confronti dei componenti della squadra avversaria, indipendentemente dall’esito della gara e quindi dal risultato conseguito sul campo.
Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della s
qualifica per la durata di 3 (tre) giornate) di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Bolzano Foxes U17 .
Il Giudice Sportivo
Franco
[
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