Under 17
Anno sportivo 2022-2023

2° Turno Ritorno - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

20921
26/11/2022
18:45
9 - 3
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Storm Pinerolo U17 33300 9
Hockey Pergine U17 01200 3
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22047

    Data: 2022-11-29

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/11/2022 relativo all'incontro (20921) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Pinerolo (TO) il 26/11/2022 tra Storm Pinerolo U17 (540) e Hockey Pergine U17 (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Alessandro Serra per Serra : dal rappporto arbitrale emerge che al minuto 48,55 il predetto giocatore, a gioco fermo per una penalità minore inflitta ad un suo compagno di squadra, protestava avverso la decisione arbitrale rivolgendosi agli Ufficiali di gara con la seguente frase: "andate tutti affanculo".
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in base alla regola 75-4-IV del Regolamen= to Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, non ravvisando nell' espressione usata dal giocatore Serra Alessandro il carattere dell'ingiuria nei confronti degli Ufficiali di gara ed in assenza di precedenti disciplinari specifici al medesimo contestabili, questo Giudice Sportivo ritiene di contenere nel minimo edittale dell' ammonizione con diffida la comminanda sanzione disciplinare.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Caldo per Caldo :  dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,45 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Ghirardini Nicola), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa. 
    Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Nicola Ghirardini per Ghirardini :  dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,45 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Caldo Matteo), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa. 
    Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Alessandro Serra : dal rappporto arbitrale emerge che al minuto 48,55 il predetto giocatore, a gioco fermo per una penalità minore inflitta ad un suo compagno di squadra, protestava avverso la decisione arbitrale rivolgendosi agli Ufficiali di gara con la seguente frase: "andate tutti affanculo".
    Veniva cosi punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in base alla regola 75-4-IV del Regolamen= to Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, non ravvisando nell' espressione usata dal giocatore Serra Alessandro il carattere dell'ingiuria nei confronti degli Ufficiali di gara ed in assenza di precedenti disciplinari specifici al medesimo contestabili, questo Giudice Sportivo ritiene di contenere nel minimo edittale dell' ammonizione con diffida la comminanda sanzione disciplinare.
    Matteo Caldo :  dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,45 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Ghirardini Nicola), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa. 
    Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Nicola Ghirardini :  dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 52,45 il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Caldo Matteo), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi ad interrompere la segnalata condotta fallosa. 
    Venivano cosi puniti con una penali(tà maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U17.
    € 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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