Decisione n.GSP22143
Data: 2023-03-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 054/03/2023 relativo all'incontro (22368) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 04/03/2023 tra HC Real Torino (507) e HC Gherdeina C (466).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Gianluca Meirone per Meirone : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, terminato l’incontro e prima del saluto fra le squadre (art. 46.9 del Regolamento Ufficiale IIHF), il predetto giocatore iniziava a provocare l’avversario n.20 Patrick Kelder,
invitandolo ad un confronto fisico e dopo avergli tirato la maglia, lo colpiva con alcuni pugni.Gli veniva così comminata una doppia penalità minore, oltre ad una penalità maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.3. del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta violenta come segnalata appare grave, in quanto attuata a gara terminata, ovvero quando le ostilità collegate alla carica agonistica della competizione debbono cessare, lasciando spazio al
saluto finale, in un clima di reciproco rispetto e di osservanza del principio fondamentale di lealtà sportiva.Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campio= nato, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di categoria e/o di squadra. per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicolò Pace per Pace : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che al termine dell’incontro, il predetto giocatore, con l’intento di partecipare alla rissa avviata dal compagno di squadra Meirone Gianluca,
si toglieva deliberatamente la maglia, minacciando verbalmente e cercando di colpire con pugni qualche giocatore della squadra avversaria. Gli veniva così comminata una penalità minore per comportamento antisportivo, oltre ad una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 46.13. del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, anche nel comportamento intimidatorio sopra descritto è ravvisabile il carattere di
antisportività come già individuato nella condotta addebitata al Meirone Gianluca In ordine alla motivazione valgono quindi le medesime ragioni poste a fondamento della sanzione ad esso inflitta, cui pertanto questo Giudice Sportivo esplicitamente si richiama.
Tuttavia, non ravvisandosi nell’illecita condotta posta in essere dal Pace Nicolò elementi di violenza fisica, l’infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica può essere contenuta nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campio= pionato, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di categoria e/o di squadra. Motivazione:
Gianluca Meirone : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che, terminato l’incontro e prima del saluto fra le squadre (art. 46.9 del Regolamento Ufficiale IIHF), il predetto giocatore iniziava a provocare l’avversario n.20 Patrick Kelder,
invitandolo ad un confronto fisico e dopo avergli tirato la maglia, lo colpiva con alcuni pugni.Gli veniva così comminata una doppia penalità minore, oltre ad una penalità maggiore (5 minuti) più automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.3. del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta violenta come segnalata appare grave, in quanto attuata a gara terminata, ovvero quando le ostilità collegate alla carica agonistica della competizione debbono cessare, lasciando spazio al
saluto finale, in un clima di reciproco rispetto e di osservanza del principio fondamentale di lealtà sportiva.Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della
squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campio= nato, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di categoria e/o di squadra.Nicolò Pace : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento emerge che al termine dell’incontro, il predetto giocatore, con l’intento di partecipare alla rissa avviata dal compagno di squadra Meirone Gianluca,
si toglieva deliberatamente la maglia, minacciando verbalmente e cercando di colpire con pugni qualche giocatore della squadra avversaria. Gli veniva così comminata una penalità minore per comportamento antisportivo, oltre ad una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 46.13. del Regolamento Ufficiale di Gioco
Ciò premesso, anche nel comportamento intimidatorio sopra descritto è ravvisabile il carattere di
antisportività come già individuato nella condotta addebitata al Meirone Gianluca In ordine alla motivazione valgono quindi le medesime ragioni poste a fondamento della sanzione ad esso inflitta, cui pertanto questo Giudice Sportivo esplicitamente si richiama.
Tuttavia, non ravvisandosi nell’illecita condotta posta in essere dal Pace Nicolò elementi di violenza fisica, l’infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica può essere contenuta nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata di campio= pionato, da scontarsi nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di categoria e/o di squadra.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Real Torino.
Il Giudice Sportivo
Franco
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