IHL
Anno sportivo 2022-2023

4° Turno - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

22651
08/04/2023
19:30
6 - 4
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:45
Team T1T2T3OTSO Finale
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 31200 6
HCMV Varese Hockey 20200 4
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP22148

    Data: 2023-04-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 09/04/2023 relativo all'incontro (22651) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Caldaro (BZ) il 08/04/2023 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HCMV Varese Hockey (795).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Michele Volcan per Volcan : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43:43 al predetto giocatore veniva assegnata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 75.4, comma I e IV. (comportamento antisportivo) del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, a seguito di un goal segnato dalla squadra avversaria, si avvicinava al direttore di gara pronunciando, all’indirizzo dello stesso, insulti e parole offensive del seguente tenore: “bravi, fischiate solo quel ca--o che volete, co....ni...ecc.” Tale comportamento ingiurioso proseguiva mentre la penalità veniva segnalata ed anche successivamente, quando il giocatore si recava in panca puniti. 
    Ciò premesso, il carattere offensivo delle parole pronunciate all’indirizzo degli arbitri dal citato giocatore appare indubbio, soprattutto in riferimento all’epiteto di “co....ni” loro rivolto.
    Ad aggravare, sotto il profilo disciplinare la posizione del Volcan Michele concorre poi la reiterazione del comporta= mento ingiurioso e di grave insubordinazione, proseguito infatti anche successivamente alla comminazione della penalità di cattiva condotta, inflittagli a seguito dei primi insulti pronunciati.
    La sanzione applicabile appare quindi quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, ai sensi dell’art.9.2.6. del Codice delle Penalità, corrispondente peraltro al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.
    Motivazione:
    Michele Volcan : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43:43 al predetto giocatore veniva assegnata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), in base alla regola 75.4, comma I e IV. (comportamento antisportivo) del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, a seguito di un goal segnato dalla squadra avversaria, si avvicinava al direttore di gara pronunciando, all’indirizzo dello stesso, insulti e parole offensive del seguente tenore: “bravi, fischiate solo quel ca--o che volete, co....ni...ecc.” Tale comportamento ingiurioso proseguiva mentre la penalità veniva segnalata ed anche successivamente, quando il giocatore si recava in panca puniti. 
    Ciò premesso, il carattere offensivo delle parole pronunciate all’indirizzo degli arbitri dal citato giocatore appare indubbio, soprattutto in riferimento all’epiteto di “co....ni” loro rivolto.
    Ad aggravare, sotto il profilo disciplinare la posizione del Volcan Michele concorre poi la reiterazione del comporta= mento ingiurioso e di grave insubordinazione, proseguito infatti anche successivamente alla comminazione della penalità di cattiva condotta, inflittagli a seguito dei primi insulti pronunciati.
    La sanzione applicabile appare quindi quella della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, ai sensi dell’art.9.2.6. del Codice delle Penalità, corrispondente peraltro al minimo edittale previsto dalla norma di riferimento.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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