Decisione n.GSP 23042
Data: 2023-11-14
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/11/2023 relativo all'incontro (22807) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Centro Sportivo Casate - Como (CO) il 12/11/2023 tra Hockey Como (285) e HC Feltreghiaccio (525).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Lukas Blaha per Blaha
Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 35.34,, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di ostruzione, il predetto giocatore, mentre veniva accompagnato verso la panca dei puniti, iniziava a protestare in maniera insistente avverso la decisione arbitrale appena adottata, pronunciando in lingua inglese le seguenti irriverenti frasi (come di seguito tradotte dal direttore di gara) “Vaffanculo, cosa c***o fischi,....vaffanculo". Ammonito verbalmente ed invitato a desistere da tale comportamento il predetto giocatore, sostando all’interno dell’area dell’arbitro, si rivolgeva nuovamente al direttore di gara con il seguente termine: “Vaffanculo".
Per quanto sopra veniva così ulteriormente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) a mente della regola n.39.5.I
Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata e vibrata protesta, accompagnata anche dal pronunciamento di espressioni lessicali ben poco ortodosse, impone a questo GUS la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica che, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, valutabile quale circostanza attenuante generica, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Lukas Blaha Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 35.34,, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di ostruzione, il predetto giocatore, mentre veniva accompagnato verso la panca dei puniti, iniziava a protestare in maniera insistente avverso la decisione arbitrale appena adottata, pronunciando in lingua inglese le seguenti irriverenti frasi (come di seguito tradotte dal direttore di gara) “Vaffanculo, cosa c***o fischi,....vaffanculo". Ammonito verbalmente ed invitato a desistere da tale comportamento il predetto giocatore, sostando all’interno dell’area dell’arbitro, si rivolgeva nuovamente al direttore di gara con il seguente termine: “Vaffanculo".
Per quanto sopra veniva così ulteriormente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) a mente della regola n.39.5.I
Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata e vibrata protesta, accompagnata anche dal pronunciamento di espressioni lessicali ben poco ortodosse, impone a questo GUS la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica che, soltanto in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, valutabile quale circostanza attenuante generica, può essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Feltreghiaccio.
Il Giudice Sportivo
Franco
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