Decisione n.GSP 23049
Data: 2023-12-01
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/11/2023 relativo all'incontro (22904) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Pieve di Cadore - Pieve di Cadore (BL) il 25/11/2023 tra HC Cadore (029) e Ares Sport (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Gianni per Gianni
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 45.14, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità' maggiore (5’) più penalità partita di cattiva condotta in base alla regola 48.2 (carica alla testa) in quanto, trovandosi nella zona centrale del campo, caricava con il gomito un avversario all’altezza della testa.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito il fallo (Vecellio Salto Matteo) non riprendeva più la gara per la restante parte dell'incontro.
Ciò premesso, posto che qualunque carica all’altezza della testa rappresenta sempre un fallo grave, nel caso di specie l’illecita condotta assunta dal predetto giocatore ha prodotto anche conseguenze lesive ai danni dell’avversario, ragione per la quale l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica non può essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, ma dev’essere invece quantificata in 2 (due) giornate da scontarsi in campionato.
Motivazione:
Nicholas Gianni Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 45.14, veniva inflitta al predetto giocatore una penalità' maggiore (5’) più penalità partita di cattiva condotta in base alla regola 48.2 (carica alla testa) in quanto, trovandosi nella zona centrale del campo, caricava con il gomito un avversario all’altezza della testa.
L’arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito il fallo (Vecellio Salto Matteo) non riprendeva più la gara per la restante parte dell'incontro.
Ciò premesso, posto che qualunque carica all’altezza della testa rappresenta sempre un fallo grave, nel caso di specie l’illecita condotta assunta dal predetto giocatore ha prodotto anche conseguenze lesive ai danni dell’avversario, ragione per la quale l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica non può essere contenuta nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, ma dev’essere invece quantificata in 2 (due) giornate da scontarsi in campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta.
Il Giudice Sportivo
Franco
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