Under 19
Anno sportivo 2023-2024

8° Turno Andata - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

23054
22/10/2023
17:30
1 - 4
Ora d'inizio: 17:30
Ora di fine: 19:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U19 01000 1
SG Cortina U19 21100 4
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23024

    Data: 2023-10-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/10/2023 relativo all'incontro (23054) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 22/10/2023 tra HC Valpellice Bulldogs U19 (637) e Cortina / Alleghe U19 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Nicola Rimoldi per Rimoldi dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 23.22, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, per ostruzione, mentre si recava in panca puniti protestava animatamente verso detta decisione assunta dal direttore di gara si rivolgeva agli arbitri con le seguenti frasi: “siete sempre i soliti ... siete incredibili …”. Ammonito verbalmente a desistere da tale comportamento il giocatore incalzava nuovamente pronunciando: “dovete darvi una svegliata ... siete veramente scandalosi ... non vedete e non fischiate un c***o”.
    Veniva così ulteriormente punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, ne consegue che vada senz'altro inflitta la sanzione disciplinare della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, corrispondenti, peraltro, al minimo edittale previsto dal Codice delle Penalità.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Rosario Tolomelli per Tolomelli dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Liubimov Oleksandr), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Oleksandr Liubimov per Liubimov al rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Tolomelli Rosario), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Nicola Rimoldi dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 23.22, il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore, per ostruzione, mentre si recava in panca puniti protestava animatamente verso detta decisione assunta dal direttore di gara si rivolgeva agli arbitri con le seguenti frasi: “siete sempre i soliti ... siete incredibili …”. Ammonito verbalmente a desistere da tale comportamento il giocatore incalzava nuovamente pronunciando: “dovete darvi una svegliata ... siete veramente scandalosi ... non vedete e non fischiate un c***o”.
    Veniva così ulteriormente punito con una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, ne consegue che vada senz'altro inflitta la sanzione disciplinare della squalifica di 2 (due) giornate di campionato, corrispondenti, peraltro, al minimo edittale previsto dal Codice delle Penalità.
    Rosario Tolomelli dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Liubimov Oleksandr), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.
    Oleksandr Liubimov al rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 32.04, il predetto giocatore dava luogo ad una rissa con un avversario (Tolomelli Rosario), persistendo nell'alterco nonostante i richiami degli arbitri intesi a interrompere la segnalata condotta fallosa.
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equo contenere l'infliggenda squalifica nel minino edittale previsto di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U19.
    € 52.00 () alla squadra SG Cortina U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]