Decisione n.GSP 23072
Data: 2024-01-04
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 29/12/2023 relativo all'incontro (23127) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Pinerolo - Pinerolo (TO) il 27/12/2023 tra Storm Pinerolo U19 (540) e Juniorteams U19 (033).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Fabio Cammarata per Cammarata
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44 il giocatore n. 4 della squadra Storm Pinerolo, CAMMARATA Fabio, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scavalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: “è colpa tua se è finita così!”.
Ai sensi dell’articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Samuele Esposito per Esposito
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44, il giocatore n. 88 della squadra Storm Pinerolo, ESPOSITO Samuele, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scavalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: “è colpa tua se è finita così!”.
Ai sensi dell’articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.
Motivazione:
Fabio Cammarata Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44 il giocatore n. 4 della squadra Storm Pinerolo, CAMMARATA Fabio, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scavalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: “è colpa tua se è finita così!”.
Ai sensi dell’articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.
Samuele Esposito Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.44, il giocatore n. 88 della squadra Storm Pinerolo, ESPOSITO Samuele, ignorando deliberatamente la direttiva impartitagli dagli arbitri di restare in panchina in quanto era in corso sul campo di gara una rissa, scavalcava la panca dei giocatori ed avvicinandosi al capo arbitri urlava la seguente frase: “è colpa tua se è finita così!”.
Ai sensi dell’articolo 46.8 veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti).
Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata da scontarsi in Campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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