Under 14
Anno sportivo 2023-2024

2° Turno Ritorno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

23412
15/11/2023
18:00
7 - 5
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U14 22300 7
Hockey Como U14 30200 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23047

    Data: 2023-11-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/11/2023 relativo all'incontro (23412) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 15/11/2023 tra HC Valpellice Bulldogs U14 (637) e Hockey Como U14 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Christian Peyrot per Peyrot
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 60.00, il giocatore numero 7 Peyrot Christian della squadra A Valpellice Bulldogs si rivolgeva al giocatore numero 54 Aly Kamel Karim della squadra B Hockey Como con le seguenti parole "torna a casa marocchino di merda".
    Veniva così sanzionato con una penalità partita per cattiva condotta (20 minuti) secondo l'articolo 75.5.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’espressione offensiva rivolta dal predetto giocatore all’avversario appare di una gravità assoluta e non può trovare attenuante alcuna idonea a mitigare l’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare, se non quella della minore età dell’autore della censurata condotta.
    L’insulto razziale è infatti sempre intollerabile, in quanto espressione del massimo degrado umano, e quando viene pronunciato nell’ambito sportivo, retto dal principio di lealtà e rispetto reciproco e dai valori etico-morali più elevati, appare, se possibile, ancora più censurabile, in quanto idoneo ad annientare la dignità della persona offesa, in un contesto al contrario deputato a far crescere il senso della coesione e dell’amicizia tra tutti i partecipanti ad una competizione.
    E’ poi ragione di ancora maggiore sconforto e rammarico che detto comportamento sia stato assunto da un giovanissimo atleta cui l’attività sportiva dovrebbe essere di aiuto e sostegno nella crescita non soltanto agonistica, ma soprattutto umana e quindi fonte di apprendimento dei valori morali, come detto, più elevati.
    Nel contempo si invita la società di appartenenza ad intervenire nel tentativo di far comprendere al predetto giocatore che la pratica sportiva deve rappresentare, soprattutto tra i gli atleti più giovani, un’imperdibile occasione per sviluppare il senso della lealtà, dell’altruismo e del rispetto, in primis nei confronti dell’avversario, che mai deve essere considerato un nemico, ma soltanto la persona con la quale confrontare le rispettive capacità e attitudini nella disciplina di riferimento.
    Sotto il profilo disciplinare, tenuto conto della diminuente di pena dovuta alla minore età del predetto giocatore, ne consegue la comminazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 40 (quaranta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Motivazione:
    Christian Peyrot
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 60.00, il giocatore numero 7 Peyrot Christian della squadra A Valpellice Bulldogs si rivolgeva al giocatore numero 54 Aly Kamel Karim della squadra B Hockey Como con le seguenti parole "torna a casa marocchino di merda".
    Veniva così sanzionato con una penalità partita per cattiva condotta (20 minuti) secondo l'articolo 75.5.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’espressione offensiva rivolta dal predetto giocatore all’avversario appare di una gravità assoluta e non può trovare attenuante alcuna idonea a mitigare l’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare, se non quella della minore età dell’autore della censurata condotta.
    L’insulto razziale è infatti sempre intollerabile, in quanto espressione del massimo degrado umano, e quando viene pronunciato nell’ambito sportivo, retto dal principio di lealtà e rispetto reciproco e dai valori etico-morali più elevati, appare, se possibile, ancora più censurabile, in quanto idoneo ad annientare la dignità della persona offesa, in un contesto al contrario deputato a far crescere il senso della coesione e dell’amicizia tra tutti i partecipanti ad una competizione.
    E’ poi ragione di ancora maggiore sconforto e rammarico che detto comportamento sia stato assunto da un giovanissimo atleta cui l’attività sportiva dovrebbe essere di aiuto e sostegno nella crescita non soltanto agonistica, ma soprattutto umana e quindi fonte di apprendimento dei valori morali, come detto, più elevati.
    Nel contempo si invita la società di appartenenza ad intervenire nel tentativo di far comprendere al predetto giocatore che la pratica sportiva deve rappresentare, soprattutto tra i gli atleti più giovani, un’imperdibile occasione per sviluppare il senso della lealtà, dell’altruismo e del rispetto, in primis nei confronti dell’avversario, che mai deve essere considerato un nemico, ma soltanto la persona con la quale confrontare le rispettive capacità e attitudini nella disciplina di riferimento.
    Sotto il profilo disciplinare, tenuto conto della diminuente di pena dovuta alla minore età del predetto giocatore, ne consegue la comminazione della sanzione della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 40 (quaranta) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U14.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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