Para Ice Hockey
Anno sportivo 2023-2024

1° Turno - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

24022
15/10/2023
10:00
1 - 4
Ora d'inizio: 10:00
Ora di fine: 11:45
Team 123EE Finale
Sportdipiù Tori Seduti Torino 0100 1
South Tyrol Eagles 2110 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23022

    Data: 2023-10-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/10/2023 relativo all'incontro (24022) di Para Ice Hockey Para Ice Hockey disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI - Torino (TO) il 15/10/2023 tra Sportdipiù Tori Seduti Torino (653) e South Tyrol Eagles (655).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Francesco Torella per Torella dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38:46 il giocatore n. 25 South Tyrol Eagles (Torella Francesco) al termine di un’azione di gioco, si scontrava contro il portiere della squadra avversaria che aveva appena parato un suo tiro e tale azione veniva punita con una penalità minore per il fallo di carica sul portiere. A seguito di ciò il giocatore n. 26 Sportdipiù Tori Seduti Torino (Eusebiu Antochi) aggrediva l'avversario Torella e ne scaturiva conseguentemente una rissa nel corso della quale i due giocatori si sferravano reciprocamente diversi colpi di bastone e pugni diretti alla testa senza mai lasciare l'impugnatura delle stecche. A seguito della rissa, sedata a forza dagli arbitri, il giocatore Antochi ne usciva con un vistoso taglio alla gola, provocato probabilmente dal rampone infisso correttamente sul pomello della stecca, venuto a contatto del giocatore ferito, dopo che l’Antochi aveva tentato di colpire l’avversario con un pugno.
    Per questo motivo entrambi i giocatori venivano puniti con una penalità maggiore 5' più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi dell'art. 1022 comma e) del Regolamento di gioco IPC.
    L’arbitro fa presente che il giocatore ferito che, per inciso, non indossava il paracollo, richiesto obbligatoriamente a livello internazionale, ma solo "raccomandato" nelle NOFA di settore della FISG, necessitava delle cure mediche sul posto e veniva invitato dal medico di bordo pista a recarsi in ospedale per eventuali accertamenti sul taglio.
    L’arbitro fa altresì presente che la rissa è da ritenersi aggravata per entrambi i giocatori per il fatto che nessuno dei due ha mai abbandonato la stecca che, essendo munita di un rampone affilato (che consente al giocatore di spingersi lungo la pista ghiacciata), rappresenta, se usata impropriamente, un pericolosissimo strumento di offesa, idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario aggredito.
    Ciò premesso, la condotta fallosa addebitabile ad entrambi i giocatori appare aggravata dal fatto che i predetti non si siano limitati ad uno scambio di pugni, ovviamente già di per sé sanzionabile, ma abbiano anche utilizzato i rispettivi bastoni muniti di punta affilata per colpirsi anche all’altezza del capo, tanto che l’Antochi, all’esito del conflitto, riportava una ferita all’altezza della gola, probabilmente causata proprio dal bastone.
    Tale ultimo comportamento, di evidente pericolosità per l’altrui incolumità fisica, si configura come comportamento antisportivo, in quanto gratuitamente violento.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Eusebiu Antochi per Antochi

    dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38:46 il giocatore n. 25 South Tyrol Eagles (Torella Francesco) al termine di un’azione di gioco, si scontrava contro il portiere della squadra avversaria che aveva appena parato un suo tiro e tale azione veniva punita con una penalità minore per il fallo di carica sul portiere. A seguito di ciò il giocatore n. 26 Sportdipiù Tori Seduti Torino (Eusebiu Antochi) aggrediva l'avversario Torella e ne scaturiva conseguentemente una rissa nel corso della quale i due giocatori si sferravano reciprocamente diversi colpi di bastone e pugni diretti alla testa senza mai lasciare l'impugnatura delle stecche. A seguito della rissa, sedata a forza dagli arbitri, il giocatore Antochi ne usciva con un vistoso taglio alla gola, provocato probabilmente dal rampone infisso correttamente sul pomello della stecca, venuto a contatto del giocatore ferito, dopo che l’Antochi aveva tentato di colpire l’avversario con un pugno.
    Per questo motivo entrambi i giocatori venivano puniti con una penalità maggiore 5' più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi dell'art. 1022 comma e) del Regolamento di gioco IPC.
    L’arbitro fa presente che il giocatore ferito che, per inciso, non indossava il paracollo, richiesto obbligatoriamente a livello internazionale, ma solo "raccomandato" nelle NOFA di settore della FISG, necessitava delle cure mediche sul posto e veniva invitato dal medico di bordo pista a recarsi in ospedale per eventuali accertamenti sul taglio.
    L’arbitro fa altresì presente che la rissa è da ritenersi aggravata per entrambi i giocatori per il fatto che nessuno dei due ha mai abbandonato la stecca che, essendo munita di un rampone affilato (che consente al giocatore di spingersi lungo la pista ghiacciata), rappresenta, se usata impropriamente, un pericolosissimo strumento di offesa, idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario aggredito.
    Ciò premesso, la condotta fallosa addebitabile ad entrambi i giocatori appare aggravata dal fatto che i predetti non si siano limitati ad uno scambio di pugni, ovviamente già di per sé sanzionabile, ma abbiano anche utilizzato i rispettivi bastoni muniti di punta affilata per colpirsi anche all’altezza del capo, tanto che l’Antiochi, all’esito del conflitto, riportava una ferita all’altezza della gola, probabilmente causata proprio dal bastone.
    Tale ultimo comportamento, di evidente pericolosità per l’altrui incolumità fisica, si configura come comportamento antisportivo, in quanto gratuitamente violento.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.


    Motivazione:
    Francesco Torella dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38:46 il giocatore n. 25 South Tyrol Eagles (Torella Francesco) al termine di un’azione di gioco, si scontrava contro il portiere della squadra avversaria che aveva appena parato un suo tiro e tale azione veniva punita con una penalità minore per il fallo di carica sul portiere. A seguito di ciò il giocatore n. 26 Sportdipiù Tori Seduti Torino (Eusebiu Antochi) aggrediva l'avversario Torella e ne scaturiva conseguentemente una rissa nel corso della quale i due giocatori si sferravano reciprocamente diversi colpi di bastone e pugni diretti alla testa senza mai lasciare l'impugnatura delle stecche. A seguito della rissa, sedata a forza dagli arbitri, il giocatore Antochi ne usciva con un vistoso taglio alla gola, provocato probabilmente dal rampone infisso correttamente sul pomello della stecca, venuto a contatto del giocatore ferito, dopo che l’Antochi aveva tentato di colpire l’avversario con un pugno.
    Per questo motivo entrambi i giocatori venivano puniti con una penalità maggiore 5' più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi dell'art. 1022 comma e) del Regolamento di gioco IPC.
    L’arbitro fa presente che il giocatore ferito che, per inciso, non indossava il paracollo, richiesto obbligatoriamente a livello internazionale, ma solo "raccomandato" nelle NOFA di settore della FISG, necessitava delle cure mediche sul posto e veniva invitato dal medico di bordo pista a recarsi in ospedale per eventuali accertamenti sul taglio.
    L’arbitro fa altresì presente che la rissa è da ritenersi aggravata per entrambi i giocatori per il fatto che nessuno dei due ha mai abbandonato la stecca che, essendo munita di un rampone affilato (che consente al giocatore di spingersi lungo la pista ghiacciata), rappresenta, se usata impropriamente, un pericolosissimo strumento di offesa, idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario aggredito.
    Ciò premesso, la condotta fallosa addebitabile ad entrambi i giocatori appare aggravata dal fatto che i predetti non si siano limitati ad uno scambio di pugni, ovviamente già di per sé sanzionabile, ma abbiano anche utilizzato i rispettivi bastoni muniti di punta affilata per colpirsi anche all’altezza del capo, tanto che l’Antochi, all’esito del conflitto, riportava una ferita all’altezza della gola, probabilmente causata proprio dal bastone.
    Tale ultimo comportamento, di evidente pericolosità per l’altrui incolumità fisica, si configura come comportamento antisportivo, in quanto gratuitamente violento.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.

    Eusebiu Antochi

    dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 38:46 il giocatore n. 25 South Tyrol Eagles (Torella Francesco) al termine di un’azione di gioco, si scontrava contro il portiere della squadra avversaria che aveva appena parato un suo tiro e tale azione veniva punita con una penalità minore per il fallo di carica sul portiere. A seguito di ciò il giocatore n. 26 Sportdipiù Tori Seduti Torino (Eusebiu Antochi) aggrediva l'avversario Torella e ne scaturiva conseguentemente una rissa nel corso della quale i due giocatori si sferravano reciprocamente diversi colpi di bastone e pugni diretti alla testa senza mai lasciare l'impugnatura delle stecche. A seguito della rissa, sedata a forza dagli arbitri, il giocatore Antochi ne usciva con un vistoso taglio alla gola, provocato probabilmente dal rampone infisso correttamente sul pomello della stecca, venuto a contatto del giocatore ferito, dopo che l’Antochi aveva tentato di colpire l’avversario con un pugno.
    Per questo motivo entrambi i giocatori venivano puniti con una penalità maggiore 5' più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta ai sensi dell'art. 1022 comma e) del Regolamento di gioco IPC.
    L’arbitro fa presente che il giocatore ferito che, per inciso, non indossava il paracollo, richiesto obbligatoriamente a livello internazionale, ma solo "raccomandato" nelle NOFA di settore della FISG, necessitava delle cure mediche sul posto e veniva invitato dal medico di bordo pista a recarsi in ospedale per eventuali accertamenti sul taglio.
    L’arbitro fa altresì presente che la rissa è da ritenersi aggravata per entrambi i giocatori per il fatto che nessuno dei due ha mai abbandonato la stecca che, essendo munita di un rampone affilato (che consente al giocatore di spingersi lungo la pista ghiacciata), rappresenta, se usata impropriamente, un pericolosissimo strumento di offesa, idoneo a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario aggredito.
    Ciò premesso, la condotta fallosa addebitabile ad entrambi i giocatori appare aggravata dal fatto che i predetti non si siano limitati ad uno scambio di pugni, ovviamente già di per sé sanzionabile, ma abbiano anche utilizzato i rispettivi bastoni muniti di punta affilata per colpirsi anche all’altezza del capo, tanto che l’Antiochi, all’esito del conflitto, riportava una ferita all’altezza della gola, probabilmente causata proprio dal bastone.
    Tale ultimo comportamento, di evidente pericolosità per l’altrui incolumità fisica, si configura come comportamento antisportivo, in quanto gratuitamente violento.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.




    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Sportdipiù Tori Seduti Torino .
    € 200.00 () alla squadra South Tyrol Eagles.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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