Under 16
Anno sportivo 2023-2024

2° Turno Andata - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

24336
02/12/2023
15:30
9 - 2
Ora d'inizio: 15:30
Ora di fine: 17:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs U16 34200 9
HC Merano Junior U16 00200 2
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23054

    Data: 2023-12-08

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 02/12/2023 relativo all'incontro (24336) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 02/12/2023 tra HC Valpellice Bulldogs U16 (637) e HC Merano Junior U16 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Blanchetti per Blanchetti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.02, dopo essere stato punito con una penalità minore (2") per il fallo di cross-checking commesso nei confronti del n° 91 Gamper Moritz dell’HC Merano Juniors, il giocatore n° 9 Blanchetti Lorenzo della squadra dell’HC Valpellice, nel recarsi verso la panca delle penalità, protestava nei confronti dei direttori di gara, pronunciando al loro indirizzo le seguenti parole: “ma vaffanculo" .
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più conseguente penalità partita di cattiva condotta (20') secondo l'articolo 39.5 del regolamento ufficiale di gioco.
    L'arbitro segnala che il giocatore n°91 Gamper Moritz - a seguito del fallo subito - abbandonava definitivamente il terreno di gioco.
    Il direttore di gara indicava, inoltre, che al termine dell'incontro un dirigente dell’HC Valpellice gli riferiva che il n° 91 Gamper Moritz, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio a seguito dell'infortunio subito, apriva la porta dello spogliatoio della squadra di casa e “mandava a quel paese” l'avversario che aveva commesso il fallo ai suoi danni.
    Ciò premesso, la protesta inscenata nei confronti del direttore di gara da parte del giocatore Blanchetti, in quanto sfociata in una espressione scurrile, conseguentemente punita con una penalità di partita di cattiva condotta, dev’essere sanzionata con la squalifica di 1 (una) giornata di campionato.
    In ordine invece alla segnalazione al direttore di gara da parte di un (non identificato) dirigente della squadra di casa, riguardo un comportamento di possibile rilevanza disciplinare attribuito al giocatore Gamper, questo Giudice Unico Sportivo si dichiara incompetente a decidere, in quanto trattasi di un fatto “riferito” da terzi all’arbitro e quindi non visto e/o percepito direttamente da quest’ultimo.
    Conseguentemente

    dispone

    la trasmissione della presente decisione al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza.

    Motivazione:
    Lorenzo Blanchetti
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48.02, dopo essere stato punito con una penalità minore (2") per il fallo di cross-checking commesso nei confronti del n° 91 Gamper Moritz dell’HC Merano Juniors, il giocatore n° 9 Blanchetti Lorenzo della squadra dell’HC Valpellice, nel recarsi verso la panca delle penalità, protestava nei confronti dei direttori di gara, pronunciando al loro indirizzo le seguenti parole: “ma vaffanculo" .
    Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più conseguente penalità partita di cattiva condotta (20') secondo l'articolo 39.5 del regolamento ufficiale di gioco.
    L'arbitro segnala che il giocatore n°91 Gamper Moritz - a seguito del fallo subito - abbandonava definitivamente il terreno di gioco.
    Il direttore di gara indicava, inoltre, che al termine dell'incontro un dirigente dell’HC Valpellice gli riferiva che il n° 91 Gamper Moritz, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio a seguito dell'infortunio subito, apriva la porta dello spogliatoio della squadra di casa e “mandava a quel paese” l'avversario che aveva commesso il fallo ai suoi danni.
    Ciò premesso, la protesta inscenata nei confronti del direttore di gara da parte del giocatore Blanchetti, in quanto sfociata in una espressione scurrile, conseguentemente punita con una penalità di partita di cattiva condotta, dev’essere sanzionata con la squalifica di 1 (una) giornata di campionato.
    In ordine invece alla segnalazione al direttore di gara da parte di un (non identificato) dirigente della squadra di casa, riguardo un comportamento di possibile rilevanza disciplinare attribuito al giocatore Gamper, questo Giudice Unico Sportivo si dichiara incompetente a decidere, in quanto trattasi di un fatto “riferito” da terzi all’arbitro e quindi non visto e/o percepito direttamente da quest’ultimo.
    Conseguentemente

    dispone

    la trasmissione della presente decisione al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U16.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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