Decisione n.GSP 23056
Data: 2023-12-08
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/12/2023 relativo all'incontro (24337) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palaghiaccio Padova - Padova (PD) il 02/12/2023 tra Plebiscito Padova Waves U16 (678) e HC Milano Devils U16 (808).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Mattia Martello per Martello
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.08, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di carica con bastone, il predetto giocatore, nell’uscire dal campo di gara, si rivolgeva all'arbitro con le seguenti parole: “Bravo bravo, cosi si fa", battendo ripetutamente le mani in segno di protesta avverso la decisione arbitrale appena assunta.
Il predetto giocatore veniva così sanzionato con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 39.4 del regolamento ufficiale di gioco.
L’arbitro fa presente che detta penalità è stata erroneamente indicata sul foglio partita come "penalità cattiva condotta per comportamento antisportivo".
Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta contestato al predetto giocatore, pur non sfociato nel pronunciamento di frasi a carattere ingiurioso, appare comunque irriguardoso in ragione del ripetuto battito delle mani, gesto di disappunto plateale ed ostentato, a fronte del quale la sanzione applicabile non può essere che quella della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Mattia Martello Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 58.08, dopo essere stato punito con una penalità minore per il fallo di carica con bastone, il predetto giocatore, nell’uscire dal campo di gara, si rivolgeva all'arbitro con le seguenti parole: “Bravo bravo, cosi si fa", battendo ripetutamente le mani in segno di protesta avverso la decisione arbitrale appena assunta.
Il predetto giocatore veniva così sanzionato con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 39.4 del regolamento ufficiale di gioco.
L’arbitro fa presente che detta penalità è stata erroneamente indicata sul foglio partita come "penalità cattiva condotta per comportamento antisportivo".
Ciò premesso, l’atteggiamento di protesta contestato al predetto giocatore, pur non sfociato nel pronunciamento di frasi a carattere ingiurioso, appare comunque irriguardoso in ragione del ripetuto battito delle mani, gesto di disappunto plateale ed ostentato, a fronte del quale la sanzione applicabile non può essere che quella della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Plebiscito Padova Waves U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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