Decisione n.GSP 23086
Data: 2024-01-15
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 10/01/2024 relativo all'incontro (24368) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Aosta - Aosta (AO) il 09/01/2024 tra HC Aosta Gladiators U16 (612) e Zoldo / Cadore U16 (683).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Agnoli per Agnoli
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51:18, dopo essere stato punito con una penalità minore, il predetto giocatore gridava a voce alta la seguente frase: " PORCO D**" e subito dopo sempre a voce alta: " PORCA M******". Inoltre, avvicinandosi alla panca puniti, si rivolgeva al direttore di gara, esclamando: "BRAVO, BRAVO". Gli veniva così inflitta una penalità partita di cattiva condotta secondo la regola 39.5.
L'arbitro fa presente, inoltre, che uscito dalla pista ghiacciata ed imboccato il passaggio che conduce verso gli spogliatoi, il predetto tesserato iniziava a colpire violentemente muri e oggetti della struttura, tanto che doveva intervenire un responsabile della società di casa per verificare lo stato delle cose.
Ciò premesso, a fronte degli epiteti blasfemi pronunciati ad alta voce dal predetto giocatore, accompagnati anche da successivi comportamenti di reiterata protesta, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Lorenzo Agnoli Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51:18, dopo essere stato punito con una penalità minore, il predetto giocatore gridava a voce alta la seguente frase: " PORCO D**" e subito dopo sempre a voce alta: " PORCA M******". Inoltre, avvicinandosi alla panca puniti, si rivolgeva al direttore di gara, esclamando: "BRAVO, BRAVO". Gli veniva così inflitta una penalità partita di cattiva condotta secondo la regola 39.5.
L'arbitro fa presente, inoltre, che uscito dalla pista ghiacciata ed imboccato il passaggio che conduce verso gli spogliatoi, il predetto tesserato iniziava a colpire violentemente muri e oggetti della struttura, tanto che doveva intervenire un responsabile della società di casa per verificare lo stato delle cose.
Ciò premesso, a fronte degli epiteti blasfemi pronunciati ad alta voce dal predetto giocatore, accompagnati anche da successivi comportamenti di reiterata protesta, appare equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Zoldo U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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