Decisione n.GSP 23098
Data: 2024-01-31
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/01/2024 relativo all'incontro (24382) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palasesto - Sesto San Giovanni (MI) il 27/01/2024 tra HC Milano Devils U16 (808) e Plebiscito Padova Waves U16 (678).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Gabriele Piga per Piga
Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 54.31, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità minore per il fallo di ostruzione. Lo stesso giocatore contestava animatamente la decisione arbitrale e quindi gli veniva comminata una penalità minore per comportamento antisportivo, ai sensi dell’articolo 39.2/I del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il giocatore continuava però a protestare con foga nei confronti dell’operato dei direttori di gara, battendo ripetutamente il bastone sulla superficie ghiacciata. Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5/I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Si evidenzia altresì che al termine dell’incontro lo stesso giocatore sanzionato si avvicinava e alla coppia arbitrale porgendo le proprie scuse per aver avuto un comportamento scorretto, aggiungendo inoltre di avere capito che aveva esagerato e che non avrebbe mai più assunto un comportamento del genere.
Ciò premesso, il comportamento di reiterata protesta assunto dal predetto tesserato, proseguito anche dopo l’inflizione di una penalità minore per comportamento antisportivo ed accentuato dai ripetuti colpi di bastone inferti sulla pista ghiacciata, impongono l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica che può essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata, considerato il successivo ravvedimento manifestato dal giocatore attraverso le scuse porte agli ufficiali di gara.
Motivazione:
Gabriele Piga Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 54.31, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità minore per il fallo di ostruzione. Lo stesso giocatore contestava animatamente la decisione arbitrale e quindi gli veniva comminata una penalità minore per comportamento antisportivo, ai sensi dell’articolo 39.2/I del Regolamento Ufficiale di Gioco. Il giocatore continuava però a protestare con foga nei confronti dell’operato dei direttori di gara, battendo ripetutamente il bastone sulla superficie ghiacciata. Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5/I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Si evidenzia altresì che al termine dell’incontro lo stesso giocatore sanzionato si avvicinava e alla coppia arbitrale porgendo le proprie scuse per aver avuto un comportamento scorretto, aggiungendo inoltre di avere capito che aveva esagerato e che non avrebbe mai più assunto un comportamento del genere.
Ciò premesso, il comportamento di reiterata protesta assunto dal predetto tesserato, proseguito anche dopo l’inflizione di una penalità minore per comportamento antisportivo ed accentuato dai ripetuti colpi di bastone inferti sulla pista ghiacciata, impongono l’adozione della sanzione disciplinare della squalifica che può essere contenuta nel minimo edittale di 1 (una) giornata, considerato il successivo ravvedimento manifestato dal giocatore attraverso le scuse porte agli ufficiali di gara.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Plebiscito Padova Waves U16.
Il Giudice Sportivo
Franco
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