Decisione n.GSP 23071
Data: 2024-01-02
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 02/01/2024 relativo all'incontro (24482) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Chiavenna - Chiavenna (SO) il 30/12/2023 tra US Chiavennese U14 (755) e HC Meran Junior U14 (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Ilias Ladurner per Ladurner
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 37.10, il predetto giocatore veniva punito penalità minore per il fallo di gancio con bastone più ulteriore penalità minore per proteste.
Invitato ad accomodarsi in panca puniti, il predetto giocatore sostava dinanzi alla panca stessa, inveendo nei confronti del direttore di gara con le seguenti parole: "svegliati porco d**" e nel contempo sollevando il braccio che indicava chiaramente il gesto di mandare a qual paese lo stesso arbitro.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi dell'art. 75 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il comportamento illecito assunto dal giocatore appare connotato da rilevante e reiterata protesta nei confronti dell’arbitro ed ulteriormente aggravato dal pronunciamento di epiteto blasfemo e, considerata anche la giovanissima età del tesserato, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, con invito rivolto alla società di appartenenza a vigilare attentamente sulle condotte dei propri giovani atleti.
Motivazione:
Ilias Ladurner Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 37.10, il predetto giocatore veniva punito penalità minore per il fallo di gancio con bastone più ulteriore penalità minore per proteste.
Invitato ad accomodarsi in panca puniti, il predetto giocatore sostava dinanzi alla panca stessa, inveendo nei confronti del direttore di gara con le seguenti parole: "svegliati porco d**" e nel contempo sollevando il braccio che indicava chiaramente il gesto di mandare a qual paese lo stesso arbitro.
Veniva cosi punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi dell'art. 75 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, il comportamento illecito assunto dal giocatore appare connotato da rilevante e reiterata protesta nei confronti dell’arbitro ed ulteriormente aggravato dal pronunciamento di epiteto blasfemo e, considerata anche la giovanissima età del tesserato, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, con invito rivolto alla società di appartenenza a vigilare attentamente sulle condotte dei propri giovani atleti.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Meran Junior U14.
Il Giudice Sportivo
Franco
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