Decisione n.GSP 23081
Data: 2024-01-10
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 06/01/2024 e successivo supplemento di rapporto relativo all'incontro (24720) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 06/01/2024 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e HCMV Varese Hockey (795).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 4 giornate inflitte al giocatore
Andrea Schina per Schina
Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 13.01, al predetto giocatore veniva inflitta una penalità maggiore (5’) più automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr 48.3 in quanto lo stesso caricava intenzionalmente un avversario (nr. 22 squadra A BUONO Carmine John) con il bastone all’altezza della testa.
L’arbitro precisa che tale azione avveniva all’altezza della linea blu - lato squadra “B” - e provocava al giocatore colpito una lesione al viso e al labbro.
Dopo le cure del caso, il predetto tesserato era comunque in grado di riprendere il gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata appare di indiscutibile gravità, in quanto il bastone è stato utilizzato come strumento di offesa, al fine di colpire intenzionalmente l’avversario all’altezza del viso, risultando idoneo a procurare le prevedibili conseguenze lesive accertate dal direttore di gara.
La circostanza dell’avere il giocatore colpito ripreso il gioco, dopo le cure necessarie, può valere soltanto a contenere l’applicanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari a 4 (quattro) giornate di campionato.
Motivazione:
Andrea Schina Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 13.01, al predetto giocatore veniva inflitta una penalità maggiore (5’) più automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr 48.3 in quanto lo stesso caricava intenzionalmente un avversario (nr. 22 squadra A BUONO Carmine John) con il bastone all’altezza della testa.
L’arbitro precisa che tale azione avveniva all’altezza della linea blu - lato squadra “B” - e provocava al giocatore colpito una lesione al viso e al labbro.
Dopo le cure del caso, il predetto tesserato era comunque in grado di riprendere il gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa contestata appare di indiscutibile gravità, in quanto il bastone è stato utilizzato come strumento di offesa, al fine di colpire intenzionalmente l’avversario all’altezza del viso, risultando idoneo a procurare le prevedibili conseguenze lesive accertate dal direttore di gara.
La circostanza dell’avere il giocatore colpito ripreso il gioco, dopo le cure necessarie, può valere soltanto a contenere l’applicanda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, pari a 4 (quattro) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HCMV Varese Hockey.
Il Giudice Sportivo
Franco
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