IHL
Anno sportivo 2023-2024
4° Turno Ritorno - Alvise De Toni - Alleghe (BL)
Team | T1 | T2 | T3 | OT | SO | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleghe Hockey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Hockey Pergine Sapiens | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
Arbitri
-
Provvedimenti
Decisione n.GSP 23119
Data: 2024-02-23
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 23/02/2024 relativo all'incontro (24734) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Alvise De Toni - Alleghe (BL) il 22/02/2024 tra Alleghe Hockey (018) e Hockey Pergine Sapiens (162).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore Davide Testori per TestoriDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore Edoardo Manganelli per ManganelliDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
per 1 giornate inflitte al giocatore Tommaso Da Col per Da ColDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere, per il giocatore DA COL Tommaso, l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
per 2 giornate inflitte al giocatore Christian Antonio Buono per BuonoDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, essendo contestabile per il giocatore BUONO Christian Antonio la recidiva aggravata ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia, a fronte di un precedente disciplinare specifico assai recente (GSP 23109 dd. 14.02.2024) adottato per analoga fattispecie di infrazione, si fa luogo ad aumento di pena così complessivamente quantificata in 2 (due) giornate di squalifica di campionato da scontarsi nella prossima partita e per la parte residua, eventualmente nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Viene infine segnalato che l’arbitro Bedana Alessio si è rifiutato a fine partita di firmare il foglio di arbitraggio in quanto il predetto, pur riportando molteplici errori ed imprecisioni addebitabili al marcatore ufficiale, era stato omologato senza essere stato approvato dagli ufficiali di gara.
Motivazione:
Davide TestoriDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Edoardo ManganelliDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Tommaso Da ColDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere, per il giocatore DA COL Tommaso, l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Christian Antonio BuonoDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, essendo contestabile per il giocatore BUONO Christian Antonio la recidiva aggravata ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia, a fronte di un precedente disciplinare specifico assai recente (GSP 23109 dd. 14.02.2024) adottato per analoga fattispecie di infrazione, si fa luogo ad aumento di pena così complessivamente quantificata in 2 (due) giornate di squalifica di campionato da scontarsi nella prossima partita e per la parte residua, eventualmente nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Viene infine segnalato che l’arbitro Bedana Alessio si è rifiutato a fine partita di firmare il foglio di arbitraggio in quanto il predetto, pur riportando molteplici errori ed imprecisioni addebitabili al marcatore ufficiale, era stato omologato senza essere stato approvato dagli ufficiali di gara.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.
€ 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.
Il Giudice Sportivo
Franco
[STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]Decisione n.GSP 23120
Data: 2024-02-24
Documenti su cui si basa la decisione:
Modifica di precedente provvedimento
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore Christian Antonio Buono per BuonoIl Giudice Unico Sportivo
- vista la decisione GSP 23119 dd. 23.02.2024, con la quale veniva comminata al tesserato BUONO Christian Antonio della società H.C. Pergine la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per violazione degli artt. 15.1 del Codice delle penalità e 56, n. 1e 2, lett. a), b), d) del Regolamento di Giustizia, di cui 1 (una) giornata inflitta a causa della contestata recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale;
- considerato che una delle due giornate di squalifica veniva inflitta, a fronte della predetta recidiva erroneamente contestata al predetto giocatore, a causa di un’inesatta informazione fornita al GUS dall’ufficio di riferimento;
- ritenuto pertanto che detta decisione debba, in via di autotutela, necessariamente essere rettificata, nel senso che nei confronti del predetto giocatore debba essere confermata la sanzione disciplinare della squalifica pari ad 1 (una) sola giornata di campionato, in sostituzione della precedente sanzione inflitta pari a 2 (due) giornate;
- tutto ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo con la presente decisioner e t t i f i c a
in via di autotutela
la decisione GSP 23119 dd. 23.02.2024, nel senso che al giocatore BUONO Christian Antonio viene inflitta, in sostituzione della sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate per violazione degli artt. 15.1 del Codice delle penalità e 56, n. 1e 2, lett. a), b), d) del Regolamento di Giustizia, quella della squalifica per 1 (una) giornata per violazione del solo art. 15.1 del Codice delle penalità.
Motivazione:
Davide TestoriDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Edoardo ManganelliDal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 44.42 al giocatore #18 della squadra (A) Alleghe TESTORI Davide e al giocatore #25 della squadra (B) Pergine MANGANELLI Edoardo veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità partita cattiva condotta in base alla regola 46.1 per rissa, in quanto, dopo essere stato interrotto il gioco per una penalità minore per carica scorretta nei confronti del giocatore della squadra B (Pergine) iniziava una rissa con una reciproca sequenza di scambio di pugni tra i due giocatori indicati, senza che nessuno dei due togliesse i guanti né riportasse ferite.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Tommaso Da ColDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive e di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere, per il giocatore DA COL Tommaso, l’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata di campionato.
Christian Antonio BuonoDal rapporto arbitrale emerge che, dopo il fischio finale, veniva inflitta una ulteriore penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.9 al giocatore #8 della squadra A (Alleghe) DA COL Tommaso ed al giocatore #19 della squadra B (Pergine) BUONO Christian Antonio in quanto iniziavano una rissa sulla pista ghiacciata, a partita terminata. L’arbitro fa altresì presente che nessuno dei due giocatori ha riportato ferite ed entrambi hanno mantenuto i guantoni durante la rissa.
Ciò premesso, essendo contestabile per il giocatore BUONO Christian Antonio la recidiva aggravata ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia, a fronte di un precedente disciplinare specifico assai recente (GSP 23109 dd. 14.02.2024) adottato per analoga fattispecie di infrazione, si fa luogo ad aumento di pena così complessivamente quantificata in 2 (due) giornate di squalifica di campionato da scontarsi nella prossima partita e per la parte residua, eventualmente nella prossima stagione sportiva, anche in caso di cambio di squadra e/o categoria.
Viene infine segnalato che l’arbitro Bedana Alessio si è rifiutato a fine partita di firmare il foglio di arbitraggio in quanto il predetto, pur riportando molteplici errori ed imprecisioni addebitabili al marcatore ufficiale, era stato omologato senza essere stato approvato dagli ufficiali di gara.
Christian Antonio BuonoIl Giudice Unico Sportivo
- vista la decisione GSP 23119 dd. 23.02.2024, con la quale veniva comminata al tesserato BUONO Christian Antonio della società H.C. Pergine la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate per violazione degli artt. 15.1 del Codice delle penalità e 56, n. 1e 2, lett. a), b), d) del Regolamento di Giustizia, di cui 1 (una) giornata inflitta a causa della contestata recidiva specifica, reiterata ed infra quinquennale;
- considerato che una delle due giornate di squalifica veniva inflitta, a fronte della predetta recidiva erroneamente contestata al predetto giocatore, a causa di un’inesatta informazione fornita al GUS dall’ufficio di riferimento;
- ritenuto pertanto che detta decisione debba, in via di autotutela, necessariamente essere rettificata, nel senso che nei confronti del predetto giocatore debba essere confermata la sanzione disciplinare della squalifica pari ad 1 (una) sola giornata di campionato, in sostituzione della precedente sanzione inflitta pari a 2 (due) giornate;
- tutto ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo con la presente decisioner e t t i f i c a
in via di autotutela
la decisione GSP 23119 dd. 23.02.2024, nel senso che al giocatore BUONO Christian Antonio viene inflitta, in sostituzione della sanzione disciplinare della squalifica per 2 (due) giornate per violazione degli artt. 15.1 del Codice delle penalità e 56, n. 1e 2, lett. a), b), d) del Regolamento di Giustizia, quella della squalifica per 1 (una) giornata per violazione del solo art. 15.1 del Codice delle penalità.
Spese di procedura addebitate:
Il Giudice Sportivo
Franco
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