Decisione n.GSP 23082
Data: 2024-01-10
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 07/01/2024 relativo all'incontro (24743) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Centro Sportivo Casate - Como (CO) il 06/01/2024 tra Hockey Como (285) e HC Feltreghiaccio (525).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Filippo Sollami per Sollami
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 31.56, il predetto giocatore, trovandosi nella propria area di difesa, nel tentativo di impedire al giocatore nr. 11 della squadra B (FANTINEL Tobia) il recupero del disco, caricava intenzionalmente l'avversario all’altezza della testa contro la balaustra, lasciandolo per un breve momento disteso sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla testa come previsto dalla regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo qualche cambio di linea, riprendeva regolarmente il gioco fino al termine dell'incontro.
Ciò premesso, la condotta segnalata appare grave, in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Inoltre l’intenzionalità del fallo evidenziata dal direttore di gara non può che ulteriormente incidere - in termini di aumento - sull’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica che, quindi, anche in assenza di conseguenza lesive apparenti, non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Filippo Sollami Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto, 31.56, il predetto giocatore, trovandosi nella propria area di difesa, nel tentativo di impedire al giocatore nr. 11 della squadra B (FANTINEL Tobia) il recupero del disco, caricava intenzionalmente l'avversario all’altezza della testa contro la balaustra, lasciandolo per un breve momento disteso sulla pista ghiacciata.
Veniva così punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla testa come previsto dalla regola 48.1 e 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito, dopo qualche cambio di linea, riprendeva regolarmente il gioco fino al termine dell'incontro.
Ciò premesso, la condotta segnalata appare grave, in quanto idonea a mettere seriamente in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario. Inoltre l’intenzionalità del fallo evidenziata dal direttore di gara non può che ulteriormente incidere - in termini di aumento - sull’entità dell’infliggenda sanzione disciplinare della squalifica che, quindi, anche in assenza di conseguenza lesive apparenti, non potrà essere inferiore a 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Como.
Il Giudice Sportivo
Franco
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