Decisione n.GSP 24/25 027
Data: 2024-10-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/10/2024 relativo all'incontro (25299) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Centro Polisportivo Valchiavenna - Chiavenna (SO) il 26/10/2024 tra HC Chiavenna (807) e HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale - Div. I (637).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Filippo Solaro per Solaro
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.24, il predetto giocatore, nel tentativo di conquistare il possesso del disco in zona d’attacco, veniva caricato dall’avversario MARTINI Matteo in modo giudicato regolare. A questo punto il SOLARO reagiva colpendo al volto con la parte terminale del proprio bastone lo stesso MARTINI e arrecandogli conseguentemente un vistoso taglio al mento.
Il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e si sottoponeva alle cure mediche necessarie, mentre il SOLARO veniva punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di colpo con bastone come previsto dal Regolamento Ufficiale alla regola 61 (articolo 61.1 e 61.3).
Ciò premesso, nel caso di specie il colpo di bastone inferto volontariamente all’altezza del viso non può essere ritenuto un “normale” fallo di gioco, idoneo a contrastare, seppure scorrettamente, l’azione di gioco dell’avversario, ma una condotta violenta e deliberata, attuata in reazione alla mancata segnalazione di una carica ai suoi danni giudicata regolare, con l’utilizzo del bastone come arma di offesa.
Ne consegue che debba essere contestata la grave fattispecie del ferimento intenzionale con conseguente comminazione, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Motivazione:
Filippo Solaro Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.24, il predetto giocatore, nel tentativo di conquistare il possesso del disco in zona d’attacco, veniva caricato dall’avversario MARTINI Matteo in modo giudicato regolare. A questo punto il SOLARO reagiva colpendo al volto con la parte terminale del proprio bastone lo stesso MARTINI e arrecandogli conseguentemente un vistoso taglio al mento.
Il giocatore colpito non riprendeva più il gioco e si sottoponeva alle cure mediche necessarie, mentre il SOLARO veniva punito con penalità maggiore (5’) più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di colpo con bastone come previsto dal Regolamento Ufficiale alla regola 61 (articolo 61.1 e 61.3).
Ciò premesso, nel caso di specie il colpo di bastone inferto volontariamente all’altezza del viso non può essere ritenuto un “normale” fallo di gioco, idoneo a contrastare, seppure scorrettamente, l’azione di gioco dell’avversario, ma una condotta violenta e deliberata, attuata in reazione alla mancata segnalazione di una carica ai suoi danni giudicata regolare, con l’utilizzo del bastone come arma di offesa.
Ne consegue che debba essere contestata la grave fattispecie del ferimento intenzionale con conseguente comminazione, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale - Div. I.
Il Giudice Sportivo
Franco
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