IHL
Anno sportivo 2024-2025

7° Turno Andata - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

25350
12/10/2024
20:00
6 - 2
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:23
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta 11400 6
Alleghe Hockey 01100 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 017

    Data: 2024-10-18

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/10/2024, supplemento di rapporto del 15/10/2024 ed ulteriore supplemento del 16/10/2024 relativi all'incontro (25350) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 12/10/2024 tra HC Aosta (612) e Alleghe Hockey (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Vesa Surenki per Surenki
    Dal rapporto arbitrale e successivi supplementi di rapporto emerge che, al minuto 09.35, l’allenatore dell’Alleghe Hockey SURENKI Vesa veniva sanzionato con 20 minuti disciplinari per comportamento antisportivo secondo l’art. 75.5 IV. Nello specifico l’allenatore si rifiutava di scendere sul campo, come espressamente richiesto dal direttore di gara, al fine di discutere di una situazione avvenuta qualche minuto prima in campo, adducendo, quale scusa, un presunto problema al ginocchio. A tal punto interveniva l’assistente allenatore il quale si dimostrava collaborativo e rispettoso. In pochi secondi l’allenatore, scavalcata la panchina, correva minacciosamente verso l’arbitro, spingendo via i suoi stessi giocatori ed urlando che “era lui il coach e che con lui bisognava parlare. In questo frangente l’arbitro gli ribadiva che era stato invitato per ben tre volte a scendere dalla panchina e che la scusa del dolore al ginocchio non sembrava più stare in piedi, considerata la velocità con cui si era fiondato per inveire verso l’ufficiale di gara. Dopo pochi secondi il predetto allenatore indirizzava il dito verso l’arbitro, urlando che gli era stato mancato di rispetto e che lui non era il cane di nessuno. Nonostante l’ammonizione verbale da parte dell'arbitro, l’allenatore continuava animatamente la reiterata protesta. Conseguentemente gli veniva inflitta una penalità minore di panca più 20 (venti) minuti di penalità disciplinare di partita.
    Ciò premesso, il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, assunto dal predetto tesserato, pur non sfociato in epiteti di carattere ingiurioso, appare comunque punibile, anche per via della circostanza aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dal ruolo di responsabilità rivestito, in qualità di allenatore, in seno alla squadra di appartenenza, con la sanzione disciplinare della squalifica che si quantifica in 1 (una) giornata.
    Il Gus, inoltre, si riserva di provvedere con separata decisione, attesa la complessità delle vicenda in corso di valutazione, anche in merito ad una condotta violenta (carica alla balaustra), asseritamente commessa dal giocatore SOPPELSA Nicola, capitano della squadra ospite, ai danni dell’arbitro BOVERIO Melissa, ma da questa non rilevata, né sanzionata nell’immediatezza del fatto, e soltanto successivamente segnalata al GUS, a partita conclusa, dal Presidente del GAHG, sulla base di una prova video che avrebbe evidenziata - a posteriori - l’intenzionalità del gesto violento.

    per 2 giornate inflitte al giocatore Matteo Mazzocchi per Mazzocchi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 43.47, il predetto giocatore caricava in modo violento un avversario (senza più il controllo del disco) facendo sì che lo stesso andasse ad impattare pericolosamente contro la balaustra. Il giocatore colpito era obbligato ad abbandonare momentaneamente il campo di gara, facendo ritorno in pista dopo una decina di minuti.
    Il MAZZOCCHI veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra, come da regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, essendo applicabile un aumento della pena base in forza del recentissimo precedente disciplinare specifico contestabile (GSP 24/25 013 dd.08.10.2024 per il fallo di carica con il ginocchio), il GUS ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Motivazione:
    Vesa Surenki
    Dal rapporto arbitrale e successivi supplementi di rapporto emerge che, al minuto 09.35, l’allenatore dell’Alleghe Hockey SURENKI Vesa veniva sanzionato con 20 minuti disciplinari per comportamento antisportivo secondo l’art. 75.5 IV. Nello specifico l’allenatore si rifiutava di scendere sul campo, come espressamente richiesto dal direttore di gara, al fine di discutere di una situazione avvenuta qualche minuto prima in campo, adducendo, quale scusa, un presunto problema al ginocchio. A tal punto interveniva l’assistente allenatore il quale si dimostrava collaborativo e rispettoso. In pochi secondi l’allenatore, scavalcata la panchina, correva minacciosamente verso l’arbitro, spingendo via i suoi stessi giocatori ed urlando che “era lui il coach e che con lui bisognava parlare. In questo frangente l’arbitro gli ribadiva che era stato invitato per ben tre volte a scendere dalla panchina e che la scusa del dolore al ginocchio non sembrava più stare in piedi, considerata la velocità con cui si era fiondato per inveire verso l’ufficiale di gara. Dopo pochi secondi il predetto allenatore indirizzava il dito verso l’arbitro, urlando che gli era stato mancato di rispetto e che lui non era il cane di nessuno. Nonostante l’ammonizione verbale da parte dell'arbitro, l’allenatore continuava animatamente la reiterata protesta. Conseguentemente gli veniva inflitta una penalità minore di panca più 20 (venti) minuti di penalità disciplinare di partita.
    Ciò premesso, il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, assunto dal predetto tesserato, pur non sfociato in epiteti di carattere ingiurioso, appare comunque punibile, anche per via della circostanza aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dal ruolo di responsabilità rivestito, in qualità di allenatore, in seno alla squadra di appartenenza, con la sanzione disciplinare della squalifica che si quantifica in 1 (una) giornata.
    Il Gus, inoltre, si riserva di provvedere con separata decisione, attesa la complessità delle vicenda in corso di valutazione, anche in merito ad una condotta violenta (carica alla balaustra), asseritamente commessa dal giocatore SOPPELSA Nicola, capitano della squadra ospite, ai danni dell’arbitro BOVERIO Melissa, ma da questa non rilevata, né sanzionata nell’immediatezza del fatto, e soltanto successivamente segnalata al GUS, a partita conclusa, dal Presidente del GAHG, sulla base di una prova video che avrebbe evidenziata - a posteriori - l’intenzionalità del gesto violento.

    Matteo Mazzocchi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 43.47, il predetto giocatore caricava in modo violento un avversario (senza più il controllo del disco) facendo sì che lo stesso andasse ad impattare pericolosamente contro la balaustra. Il giocatore colpito era obbligato ad abbandonare momentaneamente il campo di gara, facendo ritorno in pista dopo una decina di minuti.
    Il MAZZOCCHI veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra, come da regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, essendo applicabile un aumento della pena base in forza del recentissimo precedente disciplinare specifico contestabile (GSP 24/25 013 dd.08.10.2024 per il fallo di carica con il ginocchio), il GUS ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Aosta.
    € 200.00 () alla squadra Alleghe Hockey.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP24/25 017bis

    Data: 2024-11-01

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/10/2024 relativo all'incontro (25350) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 12/10/2024 tra HC Aosta (612) e Alleghe Hockey (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:
    Vesa Surenki
    Dal rapporto arbitrale e successivi supplementi di rapporto emerge che, al minuto 09.35, l’allenatore dell’Alleghe Hockey SURENKI Vesa veniva sanzionato con 20 minuti disciplinari per comportamento antisportivo secondo l’art. 75.5 IV. Nello specifico l’allenatore si rifiutava di scendere sul campo, come espressamente richiesto dal direttore di gara, al fine di discutere di una situazione avvenuta qualche minuto prima in campo, adducendo, quale scusa, un presunto problema al ginocchio. A tal punto interveniva l’assistente allenatore il quale si dimostrava collaborativo e rispettoso. In pochi secondi l’allenatore, scavalcata la panchina, correva minacciosamente verso l’arbitro, spingendo via i suoi stessi giocatori ed urlando che “era lui il coach e che con lui bisognava parlare. In questo frangente l’arbitro gli ribadiva che era stato invitato per ben tre volte a scendere dalla panchina e che la scusa del dolore al ginocchio non sembrava più stare in piedi, considerata la velocità con cui si era fiondato per inveire verso l’ufficiale di gara. Dopo pochi secondi il predetto allenatore indirizzava il dito verso l’arbitro, urlando che gli era stato mancato di rispetto e che lui non era il cane di nessuno. Nonostante l’ammonizione verbale da parte dell'arbitro, l’allenatore continuava animatamente la reiterata protesta. Conseguentemente gli veniva inflitta una penalità minore di panca più 20 (venti) minuti di penalità disciplinare di partita.
    Ciò premesso, il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, assunto dal predetto tesserato, pur non sfociato in epiteti di carattere ingiurioso, appare comunque punibile, anche per via della circostanza aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dal ruolo di responsabilità rivestito, in qualità di allenatore, in seno alla squadra di appartenenza, con la sanzione disciplinare della squalifica che si quantifica in 1 (una) giornata.
    Il Gus, inoltre, si riserva di provvedere con separata decisione, attesa la complessità delle vicenda in corso di valutazione, anche in merito ad una condotta violenta (carica alla balaustra), asseritamente commessa dal giocatore SOPPELSA Nicola, capitano della squadra ospite, ai danni dell’arbitro BOVERIO Melissa, ma da questa non rilevata, né sanzionata nell’immediatezza del fatto, e soltanto successivamente segnalata al GUS, a partita conclusa, dal Presidente del GAHG, sulla base di una prova video che avrebbe evidenziata - a posteriori - l’intenzionalità del gesto violento.

    Matteo Mazzocchi
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 43.47, il predetto giocatore caricava in modo violento un avversario (senza più il controllo del disco) facendo sì che lo stesso andasse ad impattare pericolosamente contro la balaustra. Il giocatore colpito era obbligato ad abbandonare momentaneamente il campo di gara, facendo ritorno in pista dopo una decina di minuti.
    Il MAZZOCCHI veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta per il fallo di carica alla balaustra, come da regola 41.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, essendo applicabile un aumento della pena base in forza del recentissimo precedente disciplinare specifico contestabile (GSP 24/25 013 dd.08.10.2024 per il fallo di carica con il ginocchio), il GUS ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.



    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]