IHL
Anno sportivo 2024-2025

8° Turno Andata - Palaghiaccio di Bressanone - Bressanone (BZ)

25356
19/10/2024
18:00
4 - 6
Ora d'inizio: 18:00
Ora di fine: 20:04
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Falcons Brixen Bressanone 02200 4
Valdifiemme HC 33000 6
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 023

    Data: 2024-10-23

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/10/2024 relativo all'incontro (25356) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Bressanone - Bressanone (BZ) il 19/10/2024 tra HC Falcons Brixen Bressanone (189) e Valdifiemme HC (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Andres Felipe Magro per Magro
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 46.31, durante una fase di gioco, il predetto giocatore, dopo avere commesso un fallo di cross-check ai danni di un avversario, sanzionato con una penalità minore e dopo che il gioco era stato interrotto, con l’avversario colpito che si trovava disteso sulla pista ghiacciata, si avvicinava a quest’ultimo colpendolo ripetutamente con quattro pugni da dietro diretti alla testa.
    Intervenivano allora i linesmen, nell’intento di interrompere l’aggressione in atto, ma il MAGRO opponeva loro resistenza in modo violentorespingendo ripetutamente uno degli stessi.
    Solo con l'aiuto degli altri arbitri risultava possibile allontanare il MAGRO dall'avversario e scortarlo quindi verso la panca dei puniti, ma in questo frangente il giocatore in questione lanciava un guanto contro uno dei linesmen.
    Di conseguenza, al MAGRO veniva inflitta una penalità maggiore più penalità partita di cattiva condotta (5' + 20') per rissa, in conformità alla regola 41.1 del regolamento ufficiale di gioco, oltre ad un'ulteriore penalità di partita di cattiva condotta (20') per abuso agli ufficiali di gara, secondo la regola 40.1 e 40.4 del Regolamento Ufficiale IIHF.
    Ciò premesso, l’illecito comportamento assunto, nel suo complesso, dal predetto giocatore appare caratterizzato da deliberata e gratuita violenza, perpetrata nei confronti tanto dell’avversario ripetutamente colpito, quanto degli arbitri intervenuti nel tentativo di interrompere la sconsiderata aggressione in atto e conseguentemente è d’obbligo, nel caso di specie, la contestazione della circostanza aggravante dell’avere il medesimo agito per motivi futili.
    In particolare, in ordine all’aggressione nei confronti dell’avversario, la condotta appare ulteriormente aggravata dall’avere il MAGRO colpito il giocatore disteso, inerme, sul ghiaccio e quindi in una condizione di minorata difesa, idonea a precludergli qualunque tentativo di legittima reazione.
    Violento, intimidatorio e gravemente antisportivo appare poi l’attacco perpetrato nei confronti dei linesmen, avendo il Magro esercitato la propria forza fisica al fine di opporsi al loro tentativo di interrompere la sua aggressione nei confronti dell’avversario, mentre il lancio del guantone contro uno dei guardalinee è inquadrabile come comportamento Ingiurioso e lesivo della dignità dei direttori di gara.
    Sotto il profilo disciplinare, la doppia penalità di partita di cattiva condotta correttamente inflitta al MAGRO a fronte - lo si ribadisce - di reiterate condotte inaccettabilmente violente ed offensive, impone a questo GUS di adottare nei suoi confronti una sanzione “a tempo”, ovvero la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 35 (trentacinque), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Motivazione:
    Andres Felipe Magro
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 46.31, durante una fase di gioco, il predetto giocatore, dopo avere commesso un fallo di cross-check ai danni di un avversario, sanzionato con una penalità minore e dopo che il gioco era stato interrotto, con l’avversario colpito che si trovava disteso sulla pista ghiacciata, si avvicinava a quest’ultimo colpendolo ripetutamente con quattro pugni da dietro diretti alla testa.
    Intervenivano allora i linesmen, nell’intento di interrompere l’aggressione in atto, ma il MAGRO opponeva loro resistenza in modo violentorespingendo ripetutamente uno degli stessi.
    Solo con l'aiuto degli altri arbitri risultava possibile allontanare il MAGRO dall'avversario e scortarlo quindi verso la panca dei puniti, ma in questo frangente il giocatore in questione lanciava un guanto contro uno dei linesmen.
    Di conseguenza, al MAGRO veniva inflitta una penalità maggiore più penalità partita di cattiva condotta (5' + 20') per rissa, in conformità alla regola 41.1 del regolamento ufficiale di gioco, oltre ad un'ulteriore penalità di partita di cattiva condotta (20') per abuso agli ufficiali di gara, secondo la regola 40.1 e 40.4 del Regolamento Ufficiale IIHF.
    Ciò premesso, l’illecito comportamento assunto, nel suo complesso, dal predetto giocatore appare caratterizzato da deliberata e gratuita violenza, perpetrata nei confronti tanto dell’avversario ripetutamente colpito, quanto degli arbitri intervenuti nel tentativo di interrompere la sconsiderata aggressione in atto e conseguentemente è d’obbligo, nel caso di specie, la contestazione della circostanza aggravante dell’avere il medesimo agito per motivi futili.
    In particolare, in ordine all’aggressione nei confronti dell’avversario, la condotta appare ulteriormente aggravata dall’avere il MAGRO colpito il giocatore disteso, inerme, sul ghiaccio e quindi in una condizione di minorata difesa, idonea a precludergli qualunque tentativo di legittima reazione.
    Violento, intimidatorio e gravemente antisportivo appare poi l’attacco perpetrato nei confronti dei linesmen, avendo il Magro esercitato la propria forza fisica al fine di opporsi al loro tentativo di interrompere la sua aggressione nei confronti dell’avversario, mentre il lancio del guantone contro uno dei guardalinee è inquadrabile come comportamento Ingiurioso e lesivo della dignità dei direttori di gara.
    Sotto il profilo disciplinare, la doppia penalità di partita di cattiva condotta correttamente inflitta al MAGRO a fronte - lo si ribadisce - di reiterate condotte inaccettabilmente violente ed offensive, impone a questo GUS di adottare nei suoi confronti una sanzione “a tempo”, ovvero la sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di giorni 35 (trentacinque), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Falcons Brixen Bressanone.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]