Decisione n.GSP 24/25 032
Data: 2024-10-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/10/2024 relativo all'incontro (25368) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 26/10/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e HC Falcons Brixen Bressanone (189).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Matthew Thomas Staudacher per Staudacher
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 24.35, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola nr. 75 punto 4 paragrafo 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto lo stesso persisteva in un comportamento tale da incitare un avversario a commettere un infrazione.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici addebitabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, con avvertimento che in caso di futura reiterazione dell’illecito commesso, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Pezzetta per Pezzetta
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 34.11, dopo un ingaggio effettuato in zona di difesa della squadra ospite alla sinistra del portiere, il predetto giocatore, capitano della squadra ospite, trovandosi posizionato, in vista dell’ingaggio, alle spalle di un linesman, pattinava verso quest’ultimo e lo colpiva volontariamente, con intenzione di ferirlo, con il proprio bastone, da dietro, all'altezza del polpaccio. Il linesman cadeva dolorante sulla pista ghiacciata, a causa del gravissimo gesto falloso.
Il PEZZETTA veniva così punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr 40 punto 2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta violenta assunta dal predetto giocatore nei confronti del linesman dev’essere qualificata come ferimento intenzionale o, quanto meno come tentativo di ferimento, fattispecie che prevedono entrambe la medesima sanzione disciplinare, ovvero la sospensione a tempo determinato con minimo di un anno oppure la radiazione alla FISG (art. 11 Codice delle penalità).
Dalla disamina dell’episodio segnalato emerge infatti, con inequivocabile chiarezza:
1) l’intento di avvicinarsi al linesman, pattinando nella sua direzione, mentre lo stesso era girato di spalle;
2) il contatto fisico con il predetto linesman, attraverso un colpo di bastone inferto volontariamente all’altezza del polpaccio;
3) la consapevolezza della idoneità del colpo a procurare conseguenze lesive, essendo nota la particolare vulnerabilità di questa parte dell’arto inferiore, non risultando la stessa protetta, a differenza dell’osso tibiale sul quale viene applicato, a tutela dell’incolumità, il cd. “parastinchi”;
4) il nesso causale tra l’azione lesiva e la conseguente caduta del linesman, rimasto dolorante sulla pista ghiacciata, a causa del colpo di bastone subito.
- ritenuta quindi ampiamente provata la sussistenza della fattispecie esaminata, sotto il profilo sia materiale che psicologico e la conseguente responsabilità disciplinare del PEZZETTA, cui non è riconoscibile alcuna causa di giustificazione;
- considerato il fatto, nel suo complesso, di estrema gravità, come dev’essere valutato qualunque intenzionale attacco all’incolumità fisica di un direttore di gara;
- ritenuta sussistere la circostanza aggravante dell’avere agito il predetto giocatore in violazione dei doveri di alta responsabilità derivanti dal ruolo di capitano ricoperto in seno alla squadra di appartenenza (art. 50, n.1, lett. a del Regolamento di Giustizia);
- ritenuta, pertanto, equa, quale pena base, la sanzione della sospensione pari ad anni 1 (uno), corrispondente, come detto sopra, al minimo edittale previsto dall’applicanda normativa;
- ritenuto congruo l’aumento di mesi 1 (uno) della pena base, per effetto dell’aggravante contestata;
- considerata la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, per via della particolare gravità della condotta illecita contestata;
- ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di anni 1 e mesi 1, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Erik Hofer per Hofer
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.57, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr. 48 punto 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto lo stesso, all'altezza della linea blu, in zona di difesa della propria squadra, caricava violentemente un avversario all'altezza della testa.
Ciò premesso, la violenza della carica segnalata appare aver messo seriamente in pericolo l'altrui incolumità, soprattutto in quanto indirizzata all'altezza della testa e, conseguentemente, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
Motivazione:
Matthew Thomas Staudacher Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 24.35, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola nr. 75 punto 4 paragrafo 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto lo stesso persisteva in un comportamento tale da incitare un avversario a commettere un infrazione.
Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici addebitabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, con avvertimento che in caso di futura reiterazione dell’illecito commesso, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.
Nicholas Pezzetta Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 34.11, dopo un ingaggio effettuato in zona di difesa della squadra ospite alla sinistra del portiere, il predetto giocatore, capitano della squadra ospite, trovandosi posizionato, in vista dell’ingaggio, alle spalle di un linesman, pattinava verso quest’ultimo e lo colpiva volontariamente, con intenzione di ferirlo, con il proprio bastone, da dietro, all'altezza del polpaccio. Il linesman cadeva dolorante sulla pista ghiacciata, a causa del gravissimo gesto falloso.
Il PEZZETTA veniva così punito con penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr 40 punto 2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, la condotta violenta assunta dal predetto giocatore nei confronti del linesman dev’essere qualificata come ferimento intenzionale o, quanto meno come tentativo di ferimento, fattispecie che prevedono entrambe la medesima sanzione disciplinare, ovvero la sospensione a tempo determinato con minimo di un anno oppure la radiazione alla FISG (art. 11 Codice delle penalità).
Dalla disamina dell’episodio segnalato emerge infatti, con inequivocabile chiarezza:
1) l’intento di avvicinarsi al linesman, pattinando nella sua direzione, mentre lo stesso era girato di spalle;
2) il contatto fisico con il predetto linesman, attraverso un colpo di bastone inferto volontariamente all’altezza del polpaccio;
3) la consapevolezza della idoneità del colpo a procurare conseguenze lesive, essendo nota la particolare vulnerabilità di questa parte dell’arto inferiore, non risultando la stessa protetta, a differenza dell’osso tibiale sul quale viene applicato, a tutela dell’incolumità, il cd. “parastinchi”;
4) il nesso causale tra l’azione lesiva e la conseguente caduta del linesman, rimasto dolorante sulla pista ghiacciata, a causa del colpo di bastone subito.
- ritenuta quindi ampiamente provata la sussistenza della fattispecie esaminata, sotto il profilo sia materiale che psicologico e la conseguente responsabilità disciplinare del PEZZETTA, cui non è riconoscibile alcuna causa di giustificazione;
- considerato il fatto, nel suo complesso, di estrema gravità, come dev’essere valutato qualunque intenzionale attacco all’incolumità fisica di un direttore di gara;
- ritenuta sussistere la circostanza aggravante dell’avere agito il predetto giocatore in violazione dei doveri di alta responsabilità derivanti dal ruolo di capitano ricoperto in seno alla squadra di appartenenza (art. 50, n.1, lett. a del Regolamento di Giustizia);
- ritenuta, pertanto, equa, quale pena base, la sanzione della sospensione pari ad anni 1 (uno), corrispondente, come detto sopra, al minimo edittale previsto dall’applicanda normativa;
- ritenuto congruo l’aumento di mesi 1 (uno) della pena base, per effetto dell’aggravante contestata;
- considerata la non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, per via della particolare gravità della condotta illecita contestata;
- ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistico-sportiva per la durata di anni 1 e mesi 1, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Erik Hofer Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 57.57, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola nr. 48 punto 3 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto lo stesso, all'altezza della linea blu, in zona di difesa della propria squadra, caricava violentemente un avversario all'altezza della testa.
Ciò premesso, la violenza della carica segnalata appare aver messo seriamente in pericolo l'altrui incolumità, soprattutto in quanto indirizzata all'altezza della testa e, conseguentemente, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Falcons Brixen Bressanone.
Il Giudice Sportivo
Franco
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