Decisione n.GSP 24/25 029
Data: 2024-10-29
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 27/10/2024 relativo all'incontro (25370) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 26/10/2024 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HC Feltre (525).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Maximilian Soelva per Soelva
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 17,54, durante una fase di gioco, il predetto giocatore colpiva intenzionalmente con il gomito la testa del giocatore avversario #11 FANTINEL Tobia, che in quel momento non era in possesso del disco. Il giocatore #10 SOELVA Maximilian veniva punito con penalità maggiore e automatica penalità partita per cattiva condotta (5+20) per gomitata secondo la regola 45.4.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito rimaneva sul ghiaccio per circa 2 minuti e visivamente stordito dal colpo tornava in panca con il sostegno dei compagni e non riprendeva più il gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare violenta ed estremamente pericolosa per l’altrui incolumità, in quanto diretta all’altezza del capo. Per di più la stessa è stata giudicata volontaria e commessa nei confronti di un avversario non in possesso del disco. Ad aggravare ulteriormente la posizione disciplinare del SOELVA concorrono poi le conseguenze lesive patite dal giocatore colpito, che hanno impedito allo stesso di riprendere il gioco.
La comminanda sanzione disciplinare ritenuta equa è quella della squalifica che si quantifica, per le ragioni esposte, in 3 (tre) giornate.
Motivazione:
Maximilian Soelva Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 17,54, durante una fase di gioco, il predetto giocatore colpiva intenzionalmente con il gomito la testa del giocatore avversario #11 FANTINEL Tobia, che in quel momento non era in possesso del disco. Il giocatore #10 SOELVA Maximilian veniva punito con penalità maggiore e automatica penalità partita per cattiva condotta (5+20) per gomitata secondo la regola 45.4.
L’arbitro fa presente che il giocatore colpito rimaneva sul ghiaccio per circa 2 minuti e visivamente stordito dal colpo tornava in panca con il sostegno dei compagni e non riprendeva più il gioco.
Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare violenta ed estremamente pericolosa per l’altrui incolumità, in quanto diretta all’altezza del capo. Per di più la stessa è stata giudicata volontaria e commessa nei confronti di un avversario non in possesso del disco. Ad aggravare ulteriormente la posizione disciplinare del SOELVA concorrono poi le conseguenze lesive patite dal giocatore colpito, che hanno impedito allo stesso di riprendere il gioco.
La comminanda sanzione disciplinare ritenuta equa è quella della squalifica che si quantifica, per le ragioni esposte, in 3 (tre) giornate.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.
Il Giudice Sportivo
Franco
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