Decisione n.GSP 24/25 044
Data: 2024-11-20
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/11/2024 relativo all'incontro (25394) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 16/11/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e HC Aosta (612).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andreas Radin per Radin
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.22, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità maggiore più automatica PPCC in conformità alla Regola 56, in quanto, dopo avere ceduto il disco dietro la propria porta, spostava intenzionalmente il proprio corpo lateralmente per ostruire e caricare un avversario che transitava alla sua destra. Si sottolinea che RADIN Andreas non era più in possesso del disco e che l’azione di gioco si era già sviluppata lontano dal punto in cui era stato commesso il fallo. L’ostruzione avveniva spalla contro spalla, senza l’utilizzo del bastone, ma l’impatto provocava la caduta rovinosa dell’avversario contro la porta, mettendolo incautamente in pericolo.
A seguito della carica, il giocatore caricato non era in grado di proseguire il gioco.
Ciò premesso, la carica descritta - spalla contro spalla - , quindi senza uso improprio del bastone, né commessa da tergo, appare certamente censurabile, ma ai fini della quantificazione della infliggenda sanzione disciplinare, le conseguenze lesive riportate dal giocatore colpito non possono valere quale circostanza aggravante, non essendo direttamente riconducibili ad una volontà lesiva del tesserato punito.
Ne consegue la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
OBERRAUCH Hannes: nessuna sanzione disciplinare
Dal rapporto arbitrale del medesimo incontro emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, nei pressi della lunetta riservata agli ufficiali di gara, si verificava un alterco tra due giocatori di squadre avversarie. I linesman intervenivano prontamente per separare i giocatori coinvolti. Nonostante la separazione, il giocatore OBERRAUCH Hannes tentava di colpire con il bastone l'avversario con cui aveva avuto il confronto. Tuttavia, a causa della posizione del linesman, che si trovava tra i due giocatori al momento dell'azione, il colpo sferrato colpiva il linesman alla caviglia.
Si evidenzia che il giocatore era pienamente consapevole della presenza del linesman tra lui e l’avversario al momento del gesto. Veniva, pertanto, punito con una PPCC, applicata in conformità alle Regole 39.5 III e 40 del regolamento.
Successivamente all’episodio, il predetto giocatore si recava spontaneamente nello spogliatoio degli arbitri per presentare le sue scuse al linesman colpito, dichiarando che l’intenzione del gesto non era quella di colpire l’ufficiale di gara, bensì l’avversario.
Ciò premesso, dal rapporto arbitrale appare evidente che:
1) il tesserato sanzionato non aveva alcuna intenzione di colpire con il bastone il direttore di gara, bensì lo stesso avversario con il quale poco prima era intervenuto un alterco (leggasi testualmente: “… tentava di colpire con il bastone l'avversario con cui aveva avuto il confronto…”);
2) il colpo di bastone ricevuto dal linesman all’altezza della caviglia è stato del tutto fortuito, in quanto determinato dalla posizione assunta in quel preciso istante dallo stesso linesman che, per ammissione esplicita del direttore di gara, si trovava in quel momento situato tra i due giocatori in lite.
Sulla base delle esposte ragioni, ne consegue, sotto il profilo disciplinare, che nessuna sanzione debba essere inflitta dal GUS al giocatore OBERRAUCH, in aggiunta alla penalità di partita di cattiva condotta comminata sul campo di gara, giustificabile quest’ultima unicamente per il fatto di avere l’arbitro - sul momento - erroneamente interpretato, in buona fede, il gesto censurato come oggettiva e deliberata aggressione nei confronti del linesman.
Motivazione:
Andreas Radin Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 52.22, il predetto giocatore veniva sanzionato con una penalità maggiore più automatica PPCC in conformità alla Regola 56, in quanto, dopo avere ceduto il disco dietro la propria porta, spostava intenzionalmente il proprio corpo lateralmente per ostruire e caricare un avversario che transitava alla sua destra. Si sottolinea che RADIN Andreas non era più in possesso del disco e che l’azione di gioco si era già sviluppata lontano dal punto in cui era stato commesso il fallo. L’ostruzione avveniva spalla contro spalla, senza l’utilizzo del bastone, ma l’impatto provocava la caduta rovinosa dell’avversario contro la porta, mettendolo incautamente in pericolo.
A seguito della carica, il giocatore caricato non era in grado di proseguire il gioco.
Ciò premesso, la carica descritta - spalla contro spalla - , quindi senza uso improprio del bastone, né commessa da tergo, appare certamente censurabile, ma ai fini della quantificazione della infliggenda sanzione disciplinare, le conseguenze lesive riportate dal giocatore colpito non possono valere quale circostanza aggravante, non essendo direttamente riconducibili ad una volontà lesiva del tesserato punito.
Ne consegue la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
OBERRAUCH Hannes: nessuna sanzione disciplinare
Dal rapporto arbitrale del medesimo incontro emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, nei pressi della lunetta riservata agli ufficiali di gara, si verificava un alterco tra due giocatori di squadre avversarie. I linesman intervenivano prontamente per separare i giocatori coinvolti. Nonostante la separazione, il giocatore OBERRAUCH Hannes tentava di colpire con il bastone l'avversario con cui aveva avuto il confronto. Tuttavia, a causa della posizione del linesman, che si trovava tra i due giocatori al momento dell'azione, il colpo sferrato colpiva il linesman alla caviglia.
Si evidenzia che il giocatore era pienamente consapevole della presenza del linesman tra lui e l’avversario al momento del gesto. Veniva, pertanto, punito con una PPCC, applicata in conformità alle Regole 39.5 III e 40 del regolamento.
Successivamente all’episodio, il predetto giocatore si recava spontaneamente nello spogliatoio degli arbitri per presentare le sue scuse al linesman colpito, dichiarando che l’intenzione del gesto non era quella di colpire l’ufficiale di gara, bensì l’avversario.
Ciò premesso, dal rapporto arbitrale appare evidente che:
1) il tesserato sanzionato non aveva alcuna intenzione di colpire con il bastone il direttore di gara, bensì lo stesso avversario con il quale poco prima era intervenuto un alterco (leggasi testualmente: “… tentava di colpire con il bastone l'avversario con cui aveva avuto il confronto…”);
2) il colpo di bastone ricevuto dal linesman all’altezza della caviglia è stato del tutto fortuito, in quanto determinato dalla posizione assunta in quel preciso istante dallo stesso linesman che, per ammissione esplicita del direttore di gara, si trovava in quel momento situato tra i due giocatori in lite.
Sulla base delle esposte ragioni, ne consegue, sotto il profilo disciplinare, che nessuna sanzione debba essere inflitta dal GUS al giocatore OBERRAUCH, in aggiunta alla penalità di partita di cattiva condotta comminata sul campo di gara, giustificabile quest’ultima unicamente per il fatto di avere l’arbitro - sul momento - erroneamente interpretato, in buona fede, il gesto censurato come oggettiva e deliberata aggressione nei confronti del linesman.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
Il Giudice Sportivo
Franco
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