IHL
Anno sportivo 2024-2025

12° Turno Ritorno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

25456
29/12/2024
20:30
10 - 3
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:36
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 24400 10
HC 3 Zinnen Dolomites 10200 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 074

    Data: 2025-01-02

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 29/12/2024 relativo all'incontro (25456) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 29/12/2024 tra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637) e HC 3 Zinnen Dolomites (106).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Robert Joseph Mccollum per Mccollum
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 4740, il predetto giocatore veniva punito con una penalità di cattiva condotta (PCC) di 10 minuti in quanto, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per “gioco duro”, protestava ripetutamente avverso la decisione arbitrale.
    Successivamente, mentre l’arbitro si allontanava, il giocatore continuava con atteggiamenti irrispettosi, pronunciando la frase: “Vaffanculo”, rivolta all’arbitro e veniva, così, punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) in conformità all’articolo 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata protesta culminata con il pronunciamento di un termine scurrile e volgare dev’essere sanzionato, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

    Motivazione:
    Robert Joseph Mccollum
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 4740, il predetto giocatore veniva punito con una penalità di cattiva condotta (PCC) di 10 minuti in quanto, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per “gioco duro”, protestava ripetutamente avverso la decisione arbitrale.
    Successivamente, mentre l’arbitro si allontanava, il giocatore continuava con atteggiamenti irrispettosi, pronunciando la frase: “Vaffanculo”, rivolta all’arbitro e veniva, così, punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) in conformità all’articolo 39.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, l’atteggiamento di reiterata protesta culminata con il pronunciamento di un termine scurrile e volgare dev’essere sanzionato, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC 3 Zinnen Dolomites.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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