Decisione n.GSP 24/25 075
Data: 2025-01-02
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 30/12/2024 relativo all'incontro (25458) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO) il 29/12/2024 tra HC Aosta (612) e HC Falcons Brixen Bressanone (189).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 0 giornate inflitte al giocatore
Vladyslav Lysenko per Lysenko
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.34, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (10’) di cattiva condotta per avere provocato verbalmente un avversario.
Ciò premesso, non essendo stato segnalato il pronunciamento di termini offensivi, si ritiene, anche in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare nell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 4.1 del Codice delle penalità.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Nicholas Pezzetta per Pezzetta
Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.34, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (10’) di cattiva condotta per avere applaudito e provocato verbalmente un avversario.
Ciò premesso, non essendo stato segnalato il pronunciamento di termini offensivi, si ritiene, anche in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare nell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art.4.1 del Codice delle penalità.
Motivazione:
Vladyslav Lysenko Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.34, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (10’) di cattiva condotta per avere provocato verbalmente un avversario.
Ciò premesso, non essendo stato segnalato il pronunciamento di termini offensivi, si ritiene, anche in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare nell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 4.1 del Codice delle penalità.
Nicholas Pezzetta Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 47.34, il predetto giocatore veniva punito con una penalità maggiore (10’) di cattiva condotta per avere applaudito e provocato verbalmente un avversario.
Ciò premesso, non essendo stato segnalato il pronunciamento di termini offensivi, si ritiene, anche in virtù dell’assenza di precedenti specifici contestabili, di contenere l’infliggenda sanzione disciplinare nell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art.4.1 del Codice delle penalità.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Aosta.
€ 200.00 () alla squadra HC Falcons Brixen Bressanone.
Il Giudice Sportivo
Franco
[
STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]