IHL
Anno sportivo 2024-2025

12° Turno Ritorno - Alvise De Toni - Alleghe (BL)

25459
29/12/2024
20:30
2 - 4
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:35
Team T1T2T3OTSO Finale
Alleghe Hockey 02000 2
Valdifiemme HC 02200 4
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 076

    Data: 2025-01-02

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 30/12/2024 relativo all'incontro (25459) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Alvise De Toni - Alleghe (BL) il 29/12/2024 tra Alleghe Hockey (018) e Valdifiemme HC (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gabriele Misconel per Misconel
    Dal rapporto arbitrale emerge che, in occasione di un'interruzione di gioco avvenuta al minuto 31.08, il predetto giocatore iniziava uno scambio verbale con un giocatore avversario e dopo alcuni istanti colpiva con una testata il plexiglass protettivo del casco dello stesso avversario.
    A seguito di tale condotta, al predetto veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 47.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro segnala altresì che il giocatore colpito non riportava lesioni.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Gabriele Misconel per Misconel
    Dal rapporto arbitrale emerge che, immediatamente dopo l'episodio sopra descritto (“testata a un avversario”), sanzionato con una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta, il MISCONEL, invitato a recarsi negli spogliatoi, si dirigeva verso il capo arbitro protestando in maniera plateale. Durante tale protesta, inoltre, il giocatore proferiva le seguenti parole: “Ma ti svegli? Che cazzo fischi?”. Per questa ulteriore condotta, al predetto giocatore veniva comminata un'ulteriore penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 VIII.
    Ciò premesso, le frasi pronunciate dal giocatore punito non contengono epiteti offensivi nei confronti del direttore di gara, rappresentando, invece, espressioni verbali, certamente decise e marcate, energiche e ferme, in opposizione alla decisione arbitrale non condivisa, ma contenute nei limiti dell’atteggiamento di protesta, punibile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, per violazione dell’art. 9.1 del Codice delle penalità.

    Motivazione:
    Gabriele Misconel
    Dal rapporto arbitrale emerge che, in occasione di un'interruzione di gioco avvenuta al minuto 31.08, il predetto giocatore iniziava uno scambio verbale con un giocatore avversario e dopo alcuni istanti colpiva con una testata il plexiglass protettivo del casco dello stesso avversario.
    A seguito di tale condotta, al predetto veniva inflitta una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 47.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’arbitro segnala altresì che il giocatore colpito non riportava lesioni.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di contenere la comminanda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.

    Gabriele Misconel
    Dal rapporto arbitrale emerge che, immediatamente dopo l'episodio sopra descritto (“testata a un avversario”), sanzionato con una penalità maggiore più automatica penalità di partita di cattiva condotta, il MISCONEL, invitato a recarsi negli spogliatoi, si dirigeva verso il capo arbitro protestando in maniera plateale. Durante tale protesta, inoltre, il giocatore proferiva le seguenti parole: “Ma ti svegli? Che cazzo fischi?”. Per questa ulteriore condotta, al predetto giocatore veniva comminata un'ulteriore penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 39.5 VIII.
    Ciò premesso, le frasi pronunciate dal giocatore punito non contengono epiteti offensivi nei confronti del direttore di gara, rappresentando, invece, espressioni verbali, certamente decise e marcate, energiche e ferme, in opposizione alla decisione arbitrale non condivisa, ma contenute nei limiti dell’atteggiamento di protesta, punibile, in assenza di precedenti specifici contestabili, con la sanzione disciplinare dell’ammonizione con diffida, per violazione dell’art. 9.1 del Codice delle penalità.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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