IHL
Anno sportivo 2024-2025

13° Turno Ritorno - Acinque Ice Arena - Varese (VA)

25462
12/12/2024
20:30
4 - 3
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:44
Team T1T2T3OTSO Finale
HCMV Varese Hockey 22000 4
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 11100 3
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 24/25 064

    Data: 2024-12-13

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 12/12/2024 relativo all'incontro (25462) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 12/12/2024 tra HCMV Varese Hockey (795) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gaber Glavic per Glavic
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, mentre le squadre si accingevano a rientrare nei rispettivi spogliatoi, trovandosi ancora nella zona compresa tra le due panche dei giocatori, il predetto allenatore aggrediva verbalmente vari giocatori della squadra ospite, spintonandone alcuniin quanto detti giocatori, in violazione dall’articolo 86.5 del regolamento ufficiale di gioco, non avrebbero rispettato il diritto della squadra di casa di abbandonare per prima la propria panca per dirigersi verso lo spogliatoio.
    Veniva così punito con una penalità minore di panca per comportamento antisportivo in base alla regola 75.3 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco, oltre che con una penalità di partita per cattiva condotta con definitivo allontanamento dal campo di gara in base alla regola 75.5 (IV) del medesimo regolamento.
    Ciò premesso, il comportamento intemperante ed antisportivo assunto dal predetto allenatore, pur ovviamente ingiustificabile, può consentire un’attenuazione della comminanda sanzione della squalifica, quantificabile, per via della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in 1 (una) sola giornata, avendo il medesimo reagito di fronte ad una condotta illecita assunta dai giocatori della squadra ospite, così come segnalata dal direttore di gara.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessio Piroso per Piroso
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Maximilian Soelva per Soelva
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    Motivazione:
    Gaber Glavic
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, mentre le squadre si accingevano a rientrare nei rispettivi spogliatoi, trovandosi ancora nella zona compresa tra le due panche dei giocatori, il predetto allenatore aggrediva verbalmente vari giocatori della squadra ospite, spintonandone alcuniin quanto detti giocatori, in violazione dall’articolo 86.5 del regolamento ufficiale di gioco, non avrebbero rispettato il diritto della squadra di casa di abbandonare per prima la propria panca per dirigersi verso lo spogliatoio.
    Veniva così punito con una penalità minore di panca per comportamento antisportivo in base alla regola 75.3 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco, oltre che con una penalità di partita per cattiva condotta con definitivo allontanamento dal campo di gara in base alla regola 75.5 (IV) del medesimo regolamento.
    Ciò premesso, il comportamento intemperante ed antisportivo assunto dal predetto allenatore, pur ovviamente ingiustificabile, può consentire un’attenuazione della comminanda sanzione della squalifica, quantificabile, per via della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in 1 (una) sola giornata, avendo il medesimo reagito di fronte ad una condotta illecita assunta dai giocatori della squadra ospite, così come segnalata dal direttore di gara.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    Alessio Piroso
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    Maximilian Soelva
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HCMV Varese Hockey.
    € 200.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro rothoblaas.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP24/25 064bis

    Data: 2025-01-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto arbitrale e supplemento di rapporto del 13/12/2024 relativi all'incontro (25462) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 12/12/2024 tra HCMV Varese Hockey (795) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:
    Gaber Glavic
    Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, mentre le squadre si accingevano a rientrare nei rispettivi spogliatoi, trovandosi ancora nella zona compresa tra le due panche dei giocatori, il predetto allenatore aggrediva verbalmente vari giocatori della squadra ospite, spintonandone alcuniin quanto detti giocatori, in violazione dall’articolo 86.5 del regolamento ufficiale di gioco, non avrebbero rispettato il diritto della squadra di casa di abbandonare per prima la propria panca per dirigersi verso lo spogliatoio.
    Veniva così punito con una penalità minore di panca per comportamento antisportivo in base alla regola 75.3 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco, oltre che con una penalità di partita per cattiva condotta con definitivo allontanamento dal campo di gara in base alla regola 75.5 (IV) del medesimo regolamento.
    Ciò premesso, il comportamento intemperante ed antisportivo assunto dal predetto allenatore, pur ovviamente ingiustificabile, può consentire un’attenuazione della comminanda sanzione della squalifica, quantificabile, per via della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in 1 (una) sola giornata, avendo il medesimo reagito di fronte ad una condotta illecita assunta dai giocatori della squadra ospite, così come segnalata dal direttore di gara.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    Alessio Piroso
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.

    Maximilian Soelva
    Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all’espulsione dell’allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.
    Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per “Fighting” (5’) più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.
    Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.



    Spese di procedura addebitate:


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]